Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
letto il ricorso del difensore;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 20/03/2024, con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi, è stata rideterminata la pena inflitta al ricorren riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu.
La difesa deduce l’inosservanza degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. Invero, la Corte di legittimità ha, al riguardo, affermato che:
in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non s siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 de 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01);
a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devoluti proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (I applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di C 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 20 settembre 2024.