Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12450/2024) ha chiarito in modo definitivo i ristretti limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, sottolineando la natura vincolante della rinuncia ai motivi di appello.
Il Contesto Normativo: L’Art. 599-bis c.p.p.
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale permette alle parti (pubblico ministero, imputato e responsabile civile) di chiedere alla Corte d’appello di accogliere, in tutto o in parte, i motivi di impugnazione, rinunciando agli altri. Se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice anche la sanzione sulla quale sono d’accordo. Questo meccanismo mira a velocizzare i tempi della giustizia, offrendo al contempo un esito processuale certo e concordato.
Il Caso Esaminato e i Limiti del Ricorso post Concordato in Appello
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un concordato in appello. Il motivo principale del ricorso era la presunta mancata valutazione, da parte del giudice d’appello, della sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un suo precedente orientamento consolidato (Sez. 2, n. 30990/2018). I giudici hanno specificato che la natura stessa dell’accordo processuale implica una rinuncia a far valere tutti i motivi non inclusi nel patto. Di conseguenza, non è possibile, in un momento successivo, lamentare il mancato esame di questioni che sono state implicitamente abbandonate con la richiesta di concordato.
I Motivi Ammissibili di Ricorso
La Cassazione ha chiarito che il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per vizi specifici che attengono alla genesi e al contenuto dell’accordo. In particolare, è possibile ricorrere se si deducono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, errore, violenza o dolo).
2. Difetti nel consenso prestato dal Procuratore Generale alla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato tra le parti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla logica e sulla finalità dell’istituto del concordato in appello. Consentire un riesame di questioni rinunciate vanificherebbe l’essenza stessa dell’accordo, che si basa su una transazione processuale: l’imputato ottiene una pena certa e potenzialmente più mite, rinunciando alla possibilità di un’assoluzione nel merito su altri fronti. La doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. rientra tra i motivi rinunciati, poiché attiene al merito della vicenda processuale, che le parti hanno scelto di non sottoporre più a contesa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la scelta di accedere a tale istituto deve essere ponderata con estrema attenzione. Una volta firmato l’accordo, le porte per un successivo ricorso in Cassazione si chiudono per quasi tutte le questioni di merito, comprese quelle relative a potenziali cause di proscioglimento. Il controllo di legittimità rimane circoscritto alla correttezza formale e sostanziale del procedimento con cui si è giunti all’accordo stesso, garantendo così l’efficienza del sistema senza compromettere i diritti fondamentali legati alla libera formazione del consenso processuale.
Cos’è il concordato in appello?
È un accordo processuale, previsto dall’art. 599-bis c.p.p., con cui le parti chiedono alla Corte d’Appello di accogliere alcuni motivi di impugnazione, rinunciando agli altri, e concordando una nuova determinazione della pena.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici che riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti, difetti nel consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto.
Dopo aver concordato la pena in appello, si può lamentare la mancata assoluzione per altre cause?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di concordato implica la rinuncia ai motivi non inclusi nell’accordo, comprese le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), che sono quindi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGEARI
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli al eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. :L29 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato che deduce la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigli COGNOME ensore
Il Presidente