Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di NOME COGNOME (con riferimento a fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), co rinuncia a tutti i motivi d’appello a eccezione di quelli relativi alla «riduzione de pena» (pag. 3 sent.), con il quale è stata chiesta «la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di pena» (pag. 3 sent.).
Avverso la sentenza nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione deducente l’omessa motivazione in merito: all’insussistenza di cause di proscioglimento nel merito (ex art. 129 cod. proc. pen.); alla mera ritenuta equivalenza tra le circostanze; alla mancata determinazione della pena nel minimo oltre che alla richiesta sostituzione della pena con pene sostitutive.
Il ricorso è inammissibile in applicazione di principi già sanciti e ribadit dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione e di recente anche da Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, con il seguente iter logico-giuridico.
3.1. In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell’imputato ai motiv d’appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L’accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimen processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 287790 – 01, in motivazione, e Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194 – 01). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti de decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277381 – 01; in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì la Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell’08/07/2022, NOME, Rv. 283451 – 01, in motivazione).
In definitiya, per l’attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché, come nella specie, all’annessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; si veda altresì Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia – in fattispecie in cui il motivo d’appello rinunciato, attenendo all’eccezione di costituzionalità dell’attenuante speciale di cui all’art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo -).
Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell’accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabili delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 – 01).
I detti approdi sono stati ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell’11/10/2023, COGNOME, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l’iter logicogiuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481 – 01, nell’affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (trattasi di iter logico-giuridico, quello della citata sentenza «COGNOME», cui si rinvia, seguito, ex plurimis, da Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, COGNOME, cit., Rv. 287790 – 01, Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 51609 del 07/11/2023, COGNOME, e da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, COGNOME, cit.; sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284990 – 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «COGNOME», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all’intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma settimo, cod. pen.).
3.2. Orbene, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile in quanto deduce non censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero all’illegalità del trattamento sanzionatoria bensì l’omessa motivazione in merito al proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. (per causa diversa dall’intervenuta prescrizione) oltre che alla commisurazione giudiziale della pena come concordata, nella specie non illegale, richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. nonostante la precedente richiesta di sostituzione della pena con i rinunciati motivi d’appello.
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente