Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA 0′ 4 – YcLL‹-c·
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Torino del 13 giugno 2024 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di COGNOME NOME munito di procura speciale – rinunziante a tutti i motivi d’appello a occezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio – ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in sede di rito abbreviato rideterminava la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110,494 cod. pen. nel proc. 1074 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. n. 17613/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. 24070/19 r.g.n.r.; 110,494 cod. pen. nel proc. 27938/19 r.g.n.r., con la recidiva reiterata infraquinquennale.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che, con due motivi, ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ed avrebbe riprodotto gli enunciati della decisione di primo grado.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).
2.La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, recidiva inclusa, precludono, pertanto, la deducibilità questioni riguardanti il riconoscimento della recidiva medesima, la mancata concessione delle attenuanti generiche e i profili attinenti al contenuto della motivazione della sentenz impugnata, peraltro richiamati con espressioni “di stile” prive della necessaria specificità.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rico conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro quattromila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
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Il Presidente