Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti dell’impugnazione successiva a tale accordo, chiarendo quali motivi non possono più essere sollevati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. L’imputato, tramite il suo difensore munito di procura speciale, rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla quantificazione della pena. La Corte d’Appello di Torino, accogliendo il concordato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminava la pena per una serie di delitti, tenendo conto anche della recidiva reiterata.
Il Ricorso in Cassazione: i Motivi di Doglianza
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano su presunti vizi di violazione di legge e di motivazione. In particolare, si lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente omesso di escludere la recidiva e di concedere le attenuanti generiche, riproducendo acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato (ius receptum) secondo cui, in tema di concordato in appello, il successivo ricorso in cassazione è ammissibile solo in casi molto specifici.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che la rinuncia ai motivi di impugnazione e l’accordo sulla quantificazione della pena precludono la deducibilità di questioni relative al merito della responsabilità e alla commisurazione della sanzione. L’accordo, per sua natura, include una valutazione complessiva di tutti gli elementi che concorrono a determinare la pena finale, compresa la recidiva e le circostanze attenuanti. Aver accettato il concordato significa aver accettato implicitamente anche la valutazione di questi elementi.
Di conseguenza, non è più possibile, in sede di Cassazione, contestare la mancata concessione delle attenuanti o il riconoscimento della recidiva. L’accordo siglato tra le parti processuali cristallizza la pena e le questioni ad essa connesse. L’unico spiraglio per un ricorso in Cassazione riguarda vizi legati alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale o a un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo stesso. Nel caso di specie, i motivi proposti dall’imputato non rientravano in queste limitate eccezioni, ma tentavano di riaprire una discussione sul merito, ormai preclusa dalla rinuncia espressa in appello.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura definitiva e vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta compiendo una rinuncia tombale alla maggior parte dei motivi di impugnazione. Il beneficio di una pena concordata e potenzialmente più mite si paga con la perdita della facoltà di contestare nel merito la decisione del giudice d’appello. La Corte di Cassazione, con la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, invia un messaggio chiaro: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione patti processuali liberamente e consapevolmente sottoscritti.
Dopo un concordato in appello è possibile ricorrere in Cassazione?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore Generale o a una decisione del giudice non conforme all’accordo. Non è possibile contestare questioni di merito oggetto di rinuncia.
Quali argomenti non possono essere usati nel ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena?
Non si possono contestare gli elementi che hanno contribuito alla quantificazione della pena oggetto dell’accordo, come il riconoscimento della recidiva o la mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto si considerano questioni a cui si è rinunciato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
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sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il 30/05/1994
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Torino del 13 giugno 2024 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di NOME COGNOME munito di procura speciale – rinunziante a tutti i motivi d’appello a occezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio – ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in sede di rito abbreviato rideterminava la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110,494 cod. pen. nel proc. 1074 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. n. 17613/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. 24070/19 r.g.n.r.; 110,494 cod. pen. nel proc. 27938/19 r.g.n.r., con la recidiva reiterata infraquinquennale.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che, con due motivi, ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ed avrebbe riprodotto gli enunciati della decisione di primo grado.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).
2.La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, recidiva inclusa, precludono, pertanto, la deducibilità questioni riguardanti il riconoscimento della recidiva medesima, la mancata concessione delle attenuanti generiche e i profili attinenti al contenuto della motivazione della sentenz impugnata, peraltro richiamati con espressioni “di stile” prive della necessaria specificità.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rico conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
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Il Presidente