Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TERRACINA
avverso la sentenza in data 07/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le memorie sopravvenute a seguito d trattazione con procedura de plano;.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 07/09/2023 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di gravame.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 638, comma 3, n. 1, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamerto della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2
concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pen che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto n rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1 Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 27E170).
I motivi in esame lamentano la mancanza di motivazione rispetto a auna questione per cui vi era stata rinuncia al relativo motivo di appello, con la conseguenza che essi restano fuori dal perimetro delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen..
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invero, l’accordo della parti risulta perfezionato sulla contro-proposta (in data 25.05.2023) del Procuratore generale, a mente della quale le parti concordavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti.
La sentenza è stata, dunque, pronunciata in conformità alla volontà concordata dalle parti, con conseguente inammissibilità del ricorso
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2023