Concordato in Appello: la Rinuncia ai Motivi Preclude il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le conseguenze della rinuncia ai motivi di appello nell’ambito di tale accordo, dichiarando inammissibile il ricorso basato su doglianze precedentemente abbandonate.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (in materia di stupefacenti), proponeva appello. In quella sede, l’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo sulla pena da applicare, secondo la procedura del concordato in appello. Nell’ambito di tale accordo, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla determinazione della pena base. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva la sentenza.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione non solo sull’entità della pena base, ma anche sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, un motivo al quale aveva esplicitamente rinunciato in appello.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte territoriale aveva valutato la congruità del trattamento sanzionatorio concordato, motivando adeguatamente anche lo scostamento dal minimo edittale. L’accordo, una volta ratificato dal giudice, aveva definito il perimetro delle questioni ancora dibattute, escludendo quelle oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo non oggetto di rinuncia, ovvero quello sulla determinazione della pena base. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sulla congruità della pena concordata, rendendo la doglianza priva di pregio.
In secondo luogo, e con valore di principio, la Corte ha affermato che la rinuncia agli altri motivi, inclusa la questione sulla sospensione condizionale, rendeva inammissibile qualsiasi successiva discussione su di essi. L’istituto del concordato in appello si fonda su un accordo sinallagmatico: l’imputato ottiene una pena potenzialmente più favorevole in cambio della rinuncia a contestare specifici punti della sentenza. Ammettere un successivo ripensamento svuoterebbe di significato la procedura.
La Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento (citando la sentenza n. 30990/2018), secondo cui sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciati, ma anche quelle che contestano la formazione della volontà di accedere al concordato o il contenuto della pronuncia del giudice quando è conforme all’accordo.
Le Conclusioni
La decisione in esame rafforza la natura vincolante dell’accordo processuale raggiunto con il concordato in appello. Chi sceglie questa via deve essere pienamente consapevole che la rinuncia a determinati motivi di impugnazione è definitiva e preclude la possibilità di riproporli in Cassazione. La scelta di accedere a tale istituto deve quindi essere attentamente ponderata, poiché cristallizza il thema decidendum e limita drasticamente le successive facoltà di impugnazione. La conseguenza della violazione di tale principio è drastica: l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione per motivi a cui si è rinunciato durante un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso che deduce motivi che sono stati oggetto di espressa rinuncia nell’ambito di un accordo sulla pena in appello.
Cosa succede se l’unico motivo di ricorso non rinunciato viene considerato infondato?
Se l’unico motivo residuo, non oggetto di rinuncia, viene ritenuto manifestamente infondato dalla Corte, l’intero ricorso viene dichiarato inammissibile, senza entrare nel merito delle altre questioni.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 20/03/1980
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Bari, pe reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con rifer all’entità della pena base e alla mancata applicazione della sospens condizionale della pena;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 5 cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da qu relativo alla determinazione della pena base;
ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la valutazione di congruità del trattame sanzionatorio pur connotato da uno scostamento dal minimo edittale (cfr. pag. della sentenza impugnata);
ritenuto altresì che – in considerazione dell’intervenuta rinuncia agli motivi, tra cui quello sulla sospensione condizionale – debba trovare applicazi il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibil il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. chleduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024
Il Presidente