Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7074 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/02/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/02/2025
R.G.N. 42329/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il 10/04/2000
avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. del 25/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 06/02/2024.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione Ł ancorata.
Il ricorso Ł inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui Ł affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, Ł stata concordata con il Procuratore generale. Dunque, l’imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Si osserva, in proposito, che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla sua responsabilità Ł quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non Ł tenuta a motivare nuovamente sull’ an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto. Sul punto, Ł costante l’orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56,
della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
PoichØ la rinuncia Ł irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’ an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME