Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8747 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Siracusa
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania emessa il 31/10/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 31/10/2025, emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Catania, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 21/10/2024, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati loro ascritti nei termini indicati nell’accordo.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.1. COGNOME ha censurato, con unico motivo, l’eccessività della pena inflitta.
2.2. COGNOME ha censurato, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena inflitta.
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5bis , ultima parte, cod. proc. pen., in quanto le impugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa -come nel caso in esame -all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia ( ex plurimis Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01). Gli odierni ricorrenti non possono dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi -quelli aventi ad oggetto la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche -cui avevano rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME