Concordato in appello: l’accordo sulla pena preclude il ricorso per prescrizione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di questo rito speciale implica una rinuncia a far valere altre doglianze, inclusa la prescrizione del reato. La decisione offre importanti spunti di riflessione sugli effetti preclusivi di tale accordo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima era stata emessa a seguito di un concordato in appello, con il quale l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. L’accordo con la Procura Generale aveva portato alla rideterminazione della pena in nove mesi e dieci giorni di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza d’appello per non aver dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, previa esclusione di una circostanza aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la definizione del procedimento tramite concordato in appello limita la cognizione del giudice e produce effetti preclusivi che si estendono all’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato, avendo rinunciato ai motivi d’appello in funzione dell’accordo sulla pena, non poteva più sollevare la questione della prescrizione in Cassazione.
Le Motivazioni: l’effetto preclusivo del concordato in appello
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’accordo processuale. Analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione, l’adesione al concordato su specifici punti (in questo caso, la pena) implica l’abbandono di ogni altra questione, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice, come la colpevolezza (ex art. 129 c.p.p.) o, appunto, la prescrizione.
La rinuncia ai motivi e la preclusione
La Corte sottolinea che l’imputato aveva esplicitamente rinunciato a tutti i motivi di appello, eccetto quello mirato alla riduzione della sanzione. Questa scelta strategica, finalizzata a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso l’accordo con il Pubblico Ministero, sigilla il perimetro del giudizio. La volontà dell’interessato di accettare una determinata pena preclude la possibilità di rimettere in discussione altri aspetti della vicenda processuale in una fase successiva.
L’osservazione sulla prescrizione non maturata
Sebbene la decisione si basi primariamente sulla ragione procedurale dell’inammissibilità, la Corte aggiunge un’osservazione ad abundantiam. Analizzando le date, i giudici hanno rilevato che il reato, commesso nell’ottobre 2018, non era comunque prescritto alla data della sentenza d’appello (28 marzo 2024). Questo ulteriore argomento rafforza la decisione, pur non costituendone il fondamento principale, che rimane l’effetto preclusivo del concordato in appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: il concordato in appello è un atto dispositivo che comporta conseguenze definitive. L’imputato che sceglie questa via deve essere consapevole che sta rinunciando a tutte le altre possibili difese e contestazioni, incluse quelle che il giudice potrebbe rilevare autonomamente. La decisione di accordarsi sulla pena cristallizza il giudizio su quel punto, impedendo ripensamenti o l’introduzione di nuove questioni nel giudizio di legittimità. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e completa prima di accedere a riti che, pur offrendo vantaggi, comportano significative rinunce processuali.
Se si accetta un concordato in appello, si può poi fare ricorso in Cassazione per la prescrizione del reato?
No. Secondo l’ordinanza, la scelta del concordato in appello comporta la rinuncia a far valere altre questioni, inclusa la prescrizione, anche se rilevabile d’ufficio. Tale rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare la questione in Cassazione.
Che cos’è l’effetto preclusivo del concordato in appello?
L’effetto preclusivo significa che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, l’imputato non può più contestare altri aspetti della sentenza o sollevare nuove questioni (come la prescrizione) nelle fasi successive del processo, compreso il giudizio di legittimità.
La Corte ha verificato se il reato fosse effettivamente prescritto?
Sì, la Corte ha comunque verificato e ha stabilito che, al momento della sentenza d’appello (28 marzo 2024), il reato commesso nell’ottobre 2018 non era ancora prescritto. Tuttavia, la decisione principale si fonda sull’inammissibilità del ricorso a causa del concordato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
detteMgPti.te-liégíhkiabidiÉU4
u.Q1-ito~
4
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante dichiarato la prescrizione del reato previa esclusione della ritenuta recidiva deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi nove e giorni dieci di reclusione). Peraltro, atteso che il reato è contestato come commesso nell’ottobre del 2018 esso, alla data di emissione della sentenza impugnata (28 marzo 2024), non era prescritto. Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.