Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 52110 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52110 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2019
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato in Belgio il 10/05/1978
COGNOME NOMECOGNOME nata a Frascati il 07/06/1984
avverso la sentenza del 06/02/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 8 e giorni 20 di reclusione e 12.667 euro di multa per la COGNOME (secondo il seguente calcolo: pena base anni 8 di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito alla pena indicata) e in 6 anni di reclusione ed euro 24 mila di multa per il Bastante
(secondo il seguente calcolo: pena base anni 9 e mesi 6 di reclusione e 34 mila euro di multa, aumentata per la continuazione ad anni 10 di reclusione e 36 mila euro di multa, ridotta per il rito alla pena indicata) in relazione al reato di cui ag art. 81, primo comma, e 110 cod. pen.- 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per la detenzione di 214 grammi di cocaina e di 38 grammi di hashish.
Ne chiede l’annullamento per sopravvenuta illegalità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1, d.P.R. 309790 nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di otto, anziché sei, anni di reclusione, presa a base del calcolo della pena nella fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e la sentenza va annullata senza rinvio per sopravvenuta illegalità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost., nella parte in cui detta norma prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di sei anni, limite quest’ultimo già rinvenibile nell’ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti “di confine” nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.
La modifica del quadro normativo di riferimento impone la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo, dettati dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. nonché dall’art. 7, par. 1, CEDU, secondo i quali l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Da tali premesse deriva l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ragione della struttura unitaria del concordato in appello e della inscindibilità e non frazionabilità dei termini dell’accordo, non potendo scorporarsi la rinuncia ai motivi di impugnazione dall’accordo raggiunto dalle parti sui motivi non rinunciati e sulla pena.
E ciò non tanto in forza di un’assimilazione della sentenza di cui all’art. 599bis cod. proc. pen. alla sentenza di patteggiamento con applicazione dei principi affermati in relazione a detto tipo di sentenza dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264206 (in relazione ai parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria
d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014), ma in ragione della struttura del concordato in appello e della stretta interdipendenza tra la rinuncia ai motivi di impugnazione e l’accordo raggiunto sulla pena, come si ricava dalla stessa rubrica della norma “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello” e dalla coordinata lettura degli artt. 599-bis, primo e terzo comma, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Nel disciplinare il concordato tra le parti sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi, l’art. 599-bis cod. proc pen. stabilisce una stretta correlazione tra la richiesta concordata di accoglimento di alcuni motivi, cui di norma corrisponde un accordo sulla pena, e la rinuncia ai restanti motivi. La norma prevede, quindi, una rinuncia ai motivi funzionale all’accordo sulla pena.
Di tale interdipendenza si ha conferma nel comma 3 della stessa norma per il caso in cui il giudice non accolga, allo stato, la richiesta (riproponibile n dibattimento), precisando che in tal caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, con conseguente prosecuzione del dibattimento ed esame di tutti i motivi di appello; analoga inefficacia della richiesta e della rinuncia è prevista dall’art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice decide in modo difforme dall’accordo. Ne deriva che in linea con la finalità deflattiva dell’istituto concordato in appello prevede la contestualità e la stretta correlazione tra la richiesta di concordato sui motivi e sulla pena e la rinuncia agli altri motivi di appello con conseguente non frazionabilità dei due poli dell’accordo. Essendo, quindi, la rinuncia ai motivi di impugnazione un elemento imprescindibile dell’accordo raggiunto sui motivi dei quali si chiede l’accoglimento con concordato sulla pena, la sopravvenuta illegalità della pena travolge l’accordo raggiunto in base ad una cornice edittale, dichiarata incostituzionale, determinando la nullità dell’intero accordo, sia relativamente alla richiesta concordata sia alla rinuncia ai motivi di appello, e l’annullamento senza rinvio della sentenza, che sullo stesso era basata.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, dinanzi alla quale le parti valuteranno la possibilità di raggiungere un concordato sui motivi e sulla pena secondo i nuovi parametri edittali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza ugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma. imp
Così deciso il 15/11/2019.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME– —