Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 605
CC – 01/04/2025
R.G.N. 5224/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato il 10/03/1972 a PALERMO
NOME nato il 02/11/1998 a PALERMO
avverso la sentenza in data 20/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI AN-
NOME nato il 13/08/1965 a PALERMO CONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 20/01/2025 della Corte di appello di Ancona, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Con separati ricorsi, ma con motivi sovrapponibili, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME deduc ono l’erronea determinazione della pena, l’omessa specificazione delle modalità di determinazione della stessa, l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai
motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 2020, M., Rv. 278170).
L’omessa motivazione circa la misura della pena e dell’indicazione delle modalità cui si è pervenuti alla sua determinazione e l’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento sono tutte questioni che si pongono al di fuori delle ipotesi per cui è consentita l ‘impugnazione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.
Vale la pena rimarcare come la pena irrogata sia quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con i ricorsi in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME