Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a Cagliari il 23/05/1998
NOME nato a Cagliari il 25/10/1994
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’Appello di Roma letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma, preso atto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. intervenuto tra le parti, ha applicato ai ricorrenti la pena di mesi sei di reclusione e di euro 158 di multa.
c-e
Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, di identico tenore, con il comune difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 598 e 599 del medesimo codice, disposizioni che devono essere rispettate a pena di nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 dello stesso codice di rito.
A fondamento della censura i ricorrenti deducono che la Corte territoriale non ha rinviato l’udienza di trattazione dell’appello nonostante la certificazione, pervenuta dall’istituto carcerario, attestante un legittimo impedimento a comparire per ragioni di salute dall’imputato detenuto NOME COGNOME che non aveva inviato un atto di rinuncia a comparire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, per assenza di qualsivoglia interesse processualmente rilevante alla proposizione di un’impugnazione che, anche ove fosse accolta, non potrebbe spiegare alcuna incidenza sulla posizione del predetto ricorrente, che risulta invero presente all’udienza all’esito della quale è stata pronunciata la decisione censurata.
2.11 ricorso di NOME COGNOME invece, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.1.Alla stregua di quanto chiarito nella recente giurisprudenza di questa Corte, invero, l’imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623).
Ebbene, poiché nella fattispecie in esame non risulta agli atti che il ricorrente abbia chiesto di essere sentito ma solo che non ha rinunciato a presenziare all’udienza, come peraltro dedotto nel ricorso in esame, tale principio può trovare applicazione per eadem ratto, senza che assuma rilievo la circostanza che, invece, di un’udienza camerale, sia stata celebrata un’udienza pubblica.
2.2. D’altra parte, è opportuno considerare che, in tema di concordato in appello, le nullità del procedimento integranti vizi di legittimità destinati riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l’accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., sono deducibi con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un
cei
pregiudizio giuridicamente apprezzabile (Sez. 3, n. 23397 del 06/02/2024, Rusu,
Rv. 286543).
Nella fattispecie in esame non è indicato dal ricorrente alcun concreto pregiudizio difensivo derivante allo stesso dal mancato rinvio (a causa del suo pur
legittimo impedimento) dell’udienza, per la quale, come detto, aveva conferito al difensore procura speciale a rinunciare ai motivi di appello per addivenire al
concordato.
3. All’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc.
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Pres . ente