Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29603 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARRUBIU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.7.2023 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma de pronuncia emessa in primo grado nei confronti dì NOME COGNOME – che l’aveva dichiarat colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, del reato di furto in abitazione e condannata alla pena di annui due e mesi otto di reclusione e di euro 824 di multa -, n avendo recepito l’accordo siglato tra le parti in ordine alla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del quinto motivo di appello, in anni un mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, previo riconoscimento in termini di prevale della già concessa attenuante del vizio parziale di mente, confermando nel resto la decision del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difens di fiducia, deducendo con l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 599-bis dei codice d
La Corte di appello ha ritenuto di non dover accogliere le conclusioni congiunte de difesa dell’imputato e della pubblica accusa la quale aveva prestato il consenso a definizione del procedimento ai sensi dell’articolo 599-bis con rideterminazione della pena continuazione con quella di cui all’ordinanza del 24 maggio 2021 del Tribunale di Oristan poiché in base al provvedimento allegato non sarebbe stato possibile trarre element sufficienti in relazione alle modalità di commissione delle condotte oggetto delle sente valutate con l’ordinanza indicata, così come non sarebbe stata ritenuta congrua la pena d applicare in continuazione avuto riguardo ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.
Osserva la difesa che il novellato articolo 599-bis, comma 3, introdotto dal decr legislativo n. 150 del 2022 prevede che la Corte di appello, quando procede nelle forme d cui all’articolo 599-bis, se ritiene dì non poter accogliere la richiesta concordata tra dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello s deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previs dall’articolo 127 (anche se si deve tuttavia considerare che con l’articolo 17 del dec legge 22 giugno 2023 n. 75, entrato in vigore il 25 giugno scorso è stato modificat comma 2 dell’articolo 94 del decreto legislativo 152/22 ragione per cui le norme relative nuova disciplina del giudizio di appello, compreso il novellato articolo 599-bis comma entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto in vi temporanea dalla normativa emergenziale ovvero dopo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023).
A prescindere dal riferimento normativo teste indicato, la difesa evidenzia la lesione diritto di difesa a seguito dell’impossibilità di interloquire conseguente al riget
richiesta di concordato; occorre, infatti, rilevare come nel caso di specie, in vir normativa transitoria emergenzíale prorogata, al momento della decisione risultav applicabile la previgente previsione dell’articolo 599-bis comma 3 del codice di r interpretato nel senso che la citazione dell’imputato a comparire in dibattimento in seg al rigetto della richiesta di pena concordata è dovuta solo se tale richiesta sia formulata prima e fuori dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 601, come affermat questa Corte di Cassazione. Nell’affermare tale principio la Corte ha però precisato che sua applicabilità è limitata al caso in cui il giudice di appello decida sulla ric concordato in un’apposita udienza in camera di consiglio, differente è dunque il caso specie in cui l’udienza camerale non partecipata a trattazione scritta era stata fissat l’esame dell’appello e quindi non per la sola pronuncia sulla richiesta di concordato buona sostanza, quindi, deve ritenersi che la fattispecie in esame disciplinata dalla nor previgente era dettata per un sistema che non contemplava la possibilità della trattazio scritta in alternativa a quella orale e che di conseguenza non disciplinava espressament l’ipotesi in cui nell’udienza fissata per il giudizio di appello ex articolo 601 venisse la richiesta di concordato; nell’assetto codicistico originario, infatti, la necessaria p delle parti rendeva superflua la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto de richiesta di concordato proprio perché le parti erano già presenti in udienza e quind quella sede avevano la possibilità di interloquire ed eventualmente rimodulare l’accord tale possibilità non è più consentita nel regime emergenziale posto che qualora si sia opt per la trattazione scritta l’udienza si svolge senza la presenza delle parti e quindi quest hanno la possibilità di interloquire in ordine al rigetto dell’accordo; proprio per tale del resto, la novella introdotta col decreto legislativo 152/22 ha ritenuto di pre espressamente il rinvio dell’udienza con la partecipazione in presenza qualora non si s accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto detto – conclude la difesa – impone una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all’effettiva partecipazione e allo svolgimento del diritto di difesa, da individuar necessaria citazione dell’imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto d richiesta di pena concordata, dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prim fuori dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 601 ma anche quando la richiesta è proposta nell’ambito della trattazione scritta disciplinata dalla normativa emergenzial entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è che la parte legittimamente confi nell’accoglimento della richiesta ex articolo 599-bis non ha la possibilità nel caso dì r né di riformulare la richiesta né di concludere nel merito; si tratta in sosta un’interpretazione adeguatrice del dettato dell’articolo 599-bis ante riforma vol contemperare le esigenze della difesa con le forme della trattazione cartolare.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Le puntuali doglianze articolate nell’unico motivo di ricorso meritano di essere condivise.
Invero, militano a favore dell’esegesi offerta dalla difesa le decisioni di questa Co hanno già avuto modo – condivisibilmente – di affermare che in tema di concordato co rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, co lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto de richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all’imputa proposizione di un nuovo accordo, qualora l’appellante, nelle proprie conclusioni scritte, – come nel caso di specie – richiesto raccoglimento del concordato in appello, se concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto dell’ ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. tra tutte, Sez. 6, Sentenza n. 37981 del 12/07/2023 285182 – 01; Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Rv. 283853 – 01; in argomento anche Sez. 2, Sentenza n. 23288 del 24/03/2023, Rv. 284731 – 01); ed invero, solo se la difesa avesse concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di manca accoglimento della proposta sulla pena, avrebbe, in tal modo, rinunziato implicitamente a proposizione di un nuovo accordo e si potrebbe ritenere adeguato il contraddittorio cartol sul punto.
Sicché, emergendo, nel caso in scrutinio, dagli atti – a cui questa Corte può acced trattandosi di valutare una questione meramente processuale – che la difesa, dopo ave inviato la proposta di concordato con relativo consenso adesivo dei AVV_NOTAIO Generale i previsione dell’udienza fissata per la celebrazione cartolare del giudizio di appello 3.7.2023, senza rassegnare conclusioni in via subordinata, ha avuto direttamente notiz dell’esito di rigetto del concordato e della conferma parziale della sentenza di primo grad deve rilevare la nullità della sentenza impugnata pronunciata senza che la difesa sia st
messa in condizione di concludere nel merito, in palese violazione del principio contraddittorio.
Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così deciso il 27/3/2024.