Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l’ulteriore corso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9/1/2023 con la quale la Corte di appello di Bologna confermava il giudizio di penale responsabilit espresso dal tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 110, 497 ter cod. pen., 476 e 482
pen., e 110, 56, 81 comma 2, 628 comma 3 n. 1 e 3 bis cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta digiustizia, riformando la predetta sentenza solo nei confonti del coimputat COGNOME NOME, in conformità alla richiesta congiunta di questo e del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
A sostegno del ricorso, con unico motive di impugnazione, vengono addotti la violazione di leggete l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 bis co proc. pen. formulata congiuntamente al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e depositata in atti.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l’ulteriore corso.
Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, documentato che in data 6/12/2022 veniva trasmessa al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Bologna, nell’interesse del NOME, richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc pen., con rinuncia ai motivi di appello e rideterminazione della pena nella misura di anni due mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.111,00 di multa, ed il 6/12/2022 il Sostit AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO prestava il consenso a tale proposta.
Conseguentemente, in data 16/12/2022 la difesa del NOME depositava presso la Corte di Appello, a mezzo pec, la rinuncia ai motivi di impugnazione contestualmente alla richiesta di concordato intervenuta tra le parti con adesione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
All’udienza del 19/12/2022 la Corte territoriale, ritenendo non chiara la richiesta concordato presentata dal coimputato COGNOME NOME, rinviava all’udienza del 9/1/2023, ed il 29/12/2022, ancora a mezzo pec, venivano depositate conclusioni scritte con le quali la difesa del COGNOME si riportava a quelle già depositate per l’udienza precedente.
Nella sentenza impugnata non vi è traccia di tale percorso, sicché deve ritenersi che nel procedimento svoltosi con trattazione cartolare la richiesta di concordato in appello del NOME nonostante l’adesione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non sia stata valutata dalla Corte territorial che, del resto, se avesse ritenuto di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, il disposto del comma terzo dell’art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto darne comunicazione alle parti, disponendo udienza con la partecipazione delle stesse.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio nel quale venga valutata la richiesta concordata tra le part inrelazione alla posizione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 L’es COGNOME sore COGNOME Il Presi