Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Capua il 03/08/1998
avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d’appello di Milano.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME concludeva con memoria riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano decideva in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione – che aveva rilevato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio – rinnovava la citazione, celebrava il processo (in data 17 aprile 2025), all’esito del quale confermava la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di truffa all’assicurazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del COGNOME che deduceva:
2.1.violazione di legge: considerato che l’appello era stato proposto il 19 gennaio 2022, sicché, ratione temporis, doveva essere applicata la disciplina prevista dall’art. 94, comma 2, delle disposizioni transitorie del d.l. n. 146 de 2020 che imponeva, attraverso richiamo al secondo comma dell’art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, che la requisitoria del pubblico ministero dovesse essere immediatamente comunicata per via telematica alle altre parti; nel caso in esame, tuttavia, la requisitoria non era stata trasmessa;
Inoltre la Corte d’appello non aveva considerato il contenuto delle conclusioni scritte depositate il 16 aprile 2025 dal difensore del COGNOME con le quali si eccepiva la nullità generale a regime intermedio derivante dalla omessa notifica delle conclusioni del Procuratore generale.
2.2. Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio riafferma che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01).
Nel caso in esame la lesione concreta del diritto di difesa derivante dall’omessa comunicazione della requisitoria del Procuratore generale non è statck evidenziatq.
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Nè può ritenersi che il procedimento sia viziato a causa della mancata considerazione delle conclusioni della difesa.
Queste allegavano il difetto di comunicazione della requisitoria, senza indicare alcuna lesione concreta delle prerogative difensive ed, essendo state trasmesse il giorno prima dell’udienza in cui è stato celebrato il giudizio di appello, devono considerarsi “tardive” ed inidonee a generare uno specifico onere motivazionale in capo alla Corte di appello.
Sul punto il Collegio riafferma che nel rito a trattazione scritta, i termini pe il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio
diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.