Il reato di concerto falsificazione monete: quando la quantità fa la differenza
La detenzione di denaro falso è un reato grave, ma la legge distingue nettamente tra chi semplicemente acquista banconote contraffatte e chi lo fa agendo in accordo con i produttori. Questa distinzione è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha fornito chiarimenti cruciali su quando si configuri il più grave reato di concerto falsificazione monete, previsto dall’articolo 453 del codice penale.
L’analisi di questa decisione ci permette di capire quali elementi, anche indiziari, sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’intesa tra l’acquirente e la filiera della contraffazione.
I Fatti del Caso: un ingente sequestro di banconote false
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo trovato in possesso di un quantitativo eccezionale di denaro falso: ben 1.664 banconote da 50 euro, per un valore nominale complessivo di 83.200 euro. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva acquistato le banconote recandosi appositamente a Napoli, pagandole 1.800 euro.
La difesa dell’imputato ha tentato di ottenere una riqualificazione del reato, sostenendo che non vi fossero prove di un accordo (il “concerto”) con i falsari. Secondo la tesi difensiva, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nel meno grave delitto previsto dall’art. 455 c.p., che punisce chi detiene denaro falso senza aver concorso alla sua produzione. Il ricorso è giunto fino alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concerto falsificazione monete
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per il reato di cui all’art. 453 c.p. (concerto falsificazione monete). I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, in quanto si poneva in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha ribadito che, per provare l’esistenza del “concerto”, non è necessaria la prova di una complessa organizzazione criminale né l’identificazione specifica del falsario o dell’intermediario. È sufficiente dimostrare l’esistenza di un qualsiasi rapporto consapevole, anche provvisorio, tra il falsificatore e colui che riceve il denaro per immetterlo nel mercato.
Le Motivazioni
La Cassazione ha spiegato che tale rapporto può essere desunto da elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, due elementi sono stati considerati decisivi:
1. L’elevatissimo numero di banconote: La detenzione di 1.664 pezzi non è compatibile con un acquisto casuale o occasionale, ma suggerisce un canale di approvvigionamento diretto e affidabile, tipico di chi ha un’intesa con la produzione.
2. L’acquisto mirato: L’ammissione dell’imputato di essersi recato appositamente a Napoli per effettuare l’acquisto per una somma considerevole (1.800 euro) è stata interpretata come un ulteriore indizio di un rapporto preesistente e di un piano concordato.
Questi indizi, valutati dai giudici di merito in modo logico e coerente, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’esistenza del concerto, rendendo così corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 453 c.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio: nel campo della falsificazione monetaria, la quantità e le modalità di acquisto del denaro falso possono trasformare una semplice detenzione in un più grave reato di concerto. La decisione sottolinea che la giustizia può basarsi su prove logiche e indiziarie per stabilire l’esistenza di un accordo criminale, anche quando i contatti diretti con i vertici della produzione non sono provati. Per chi viene trovato in possesso di ingenti somme di denaro contraffatto, diventa quindi estremamente difficile sostenere di aver agito senza un accordo preventivo con la filiera della falsificazione.
Per configurare il reato di “concerto” nella falsificazione di monete è necessario identificare il falsario?
No, la sentenza chiarisce che per la sussistenza del “concerto” non è necessaria l’identificazione del falsificatore o dell’intermediario.
Quali elementi possono dimostrare l’esistenza di un accordo (concerto) con chi ha falsificato le banconote?
L’accordo può essere desunto da elementi indiziari, come l’elevatissimo numero di banconote detenute (in questo caso 1.664) e la circostanza, ammessa dall’imputato, di aver intrapreso un viaggio specifico per acquistarle.
Qual è la differenza tra il reato previsto dall’art. 453 c.p. (concerto) e quello dell’art. 455 c.p.?
L’art. 453 c.p. punisce più gravemente chi agisce “di concerto” con il falsario o un intermediario, presupponendo un’intesa a monte per la produzione o l’acquisto. L’art. 455 c.p. punisce la successiva detenzione per la spesa o la messa in circolazione di monete false da parte di chi le ha ricevute senza un precedente accordo con i produttori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 453 cod. pen. consistito nella detenzione, previa intesa con ignoti produttori, di 1.664 banconote falsificate da euro 50 ciascuna per un totale di 83.200,00 euro;
Ritenuto l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all’errata qualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 453 cod. pen. e non nel delitto di cui all’art. 455 cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili:
era già inammissibile il motivo di appello che si esauriva in una generica e apodittica affermazione circa la mancanza di prova che l’imputato avesse commesso il fatto di concerto con l’autore della contraffazione;
il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della sussistenza del “concerto” con chi ha eseguito la falsificazione o con l’intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l’identificazione del falsificatore o dell’intermediario, ma è sufficiente l’esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 39779 del 05/07/2023, Rv. 285259 – 01); elementi che nella specie, con una valutazione in fatto, immune da vizi logici e non sindacabile in questa sede, sono stati ravvisati: nell’elevatissimo numero delle banconote falsificate (1.664); nella circostanza, ammessa dall’imputato, che egli si è recato a Napoli appositamente per effettuare l’acquisto al prezzo di 1.800,00 euro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024