Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36900 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di Udine nei confronti della Corte Appello di Trieste nel procedimento a carico di
NOME NOME nato a GEMONA DEL FRIULI il DATA_NASCITA con l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di Udine Udita la relazione del Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto che sia riconosciuta la
competenza del Tribunale di Udine .
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, ha declinato la competenza a provvedere su una istanza della Procura generale di Trieste di disporre la vendita di immobili, e diritti, oggetto della confisca disposta con la sentenza del Tribunale di Udine del 29 gennaio 2020, riformata parzialmente con la sentenza della Corte di appello di Trieste del 13 dicembre 2022, nell’ambito del procedimento penale n. 9320 del 2014 nei confronti di NOME COGNOME, ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Udine.
La Corte di appello di Trieste ha ritenuto che la competenza a provvedere agli adempimenti esecutivi della vendita dei beni confiscati spetti, ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen., non al giudice dell’esecuzione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo, ovvero al Tribunale di Udine.
Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che i beni che dovrebbero essere venduti sono oggetto di una confisca per equivalente ai sensi degli artt. 322-ter cod. pen. e 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, una confisca di questo tipo Ł di natura sanzionatoria e rispetto ad essa non troverebbe applicazione il testo dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il giudice competente a provvedere sarebbe, pertanto, il giudice dell’esecuzione davanti al quale, per giurisprudenza consolidata, possono essere poste anche questioni di natura puramente esecutiva, quali la individuazione dei beni da sottoporre ad ablazione, la sostituzione della confisca con somme di denaro, la riduzione delle somme oggetto di confisca.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Udine .
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione Ł demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Udine.
La questione della individuazione del giudice competente a disporre la vendita o distruzione dei beni confiscati Ł stata già posta all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che ‘in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274388 – 01).
La pronuncia RAGIONE_SOCIALE Ł stata seguita da altra decisione di legittimità che ha consolidato il principio di diritto, precisando che ‘in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative alla destinazione dei beni appartiene, anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al giudice dell’esecuzione’ (Sez. 1, n. 38845 del 12/09/2024, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 287091 – 01).
Nella impostazione delle pronunce COGNOME e COGNOME la norma che attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento ablatorio il potere di provvedere alla vendita del bene confiscato Ł l’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., come ricordato nel caso in esame dalla Corte di appello di Trieste.
La lettera dell’art. 86, per il vero, non contiene una attribuzione esplicita di competenza ad un giudice piuttosto che ad un altro, ma, in difetto di una indicazione esplicita da parte del legislatore, già dalla prima pronuncia successiva all’entrata in vigore del codice la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che dal complessivo contenuto della norma i richiami alla ‘cancelleria’ del giudice contenuti nel comma 1 dell’art. 86, ed al ‘giudice’ contenuti nei commi 2 e 3 della stessa norma – che devono curare, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, la vendita o distruzione delle cose sequestrate -debbano essere considerati riferimenti inequivoci al giudice che ha disposto il provvedimento ablatorio (Sez. 6, n. 3494 del 04/12/1990, dep. 1991, P.m. in proc. Severgnini, Rv. 186589 – 01).
L’indirizzo interpretativo in questione si Ł successivamente consolidato con le decisioni RAGIONE_SOCIALE e COGNOME e deve essere considerato ormai diritto vivente (v., nella giurisprudenza recente, Sez. 1, n. 27234 del 06/06/2025, confl. comp. in proc. Conversano, n.m.; Sez. 1, n. 10954 del 05/02/2025, confl comp. Tribunale di Brindisi/Corte di appello di Lecce, n.m., nonchØ, in obiter, Sez. 1, n. 13287 del 28/02/2025, confl. comp. in proc. Abagnato, n.m.), cui il collegio intende dare continuità.
Il Tribunale di Udine ritiene, però, che il caso in esame si differenzi da quelli già esaminati dalla Suprema Corte, perchØ riguarda una confisca per equivalente disposta ai sensi degli artt. 322-ter cod. pen. e 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, però non spiega perchØ a questo tipo di confisca dovrebbero essere applicate regole di attribuzione della competenza diverse per la vendita dei beni confiscati.
Il Tribunale di Udine sembra consapevole che il testo attuale dell’art. 86 citato contiene uno specifico riferimento alla confisca per equivalente (per effetto dell’introduzione, ad opera
del d.lgs. n. 150 del 2022, del comma 1-bis, che dispone che ‘1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente’), che rende del tutto insostenibile la tesi della inapplicabilità della norma alla confisca per equivalente, ma ritiene che il testo attuale della norma non si applichi al caso oggetto di giudizio, che ha ad oggetto una confisca, di natura sanzionatoria, disposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Ma, in realtà, a prescindere dalla correttezza del richiamo al principio della irretroattività della disposizione incriminatrice sulla confisca per equivalente (su cui, per tutte, v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 – 01) ad una norma meramente procedimentale quale quella sulla vendita o distruzione di cose sequestrate (sul punto v. anche Sez. 3, n. 45120 del 28/10/2022, Bove, Rv. 283773 – 01), la questione di diritto intertemporale Ł del tutto irrilevante, perchŁ il testo dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., nel suo generico riferimento alla ‘vendita delle cose di cui Ł stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione’ (v. il comma 1) si prestava, anche prima della novella, ad essere legittimamente applicato ad ogni tipo di confisca per il quale non fossero previste disposizioni derogatorie.
In mancanza di un aggancio testuale che giustifichi una diversità di disciplina, il sistema processuale non ha bisogno, infatti, di essere complicato ulteriormente introducendo differenziazioni nel trattamento delle procedure di vendita dei beni confiscati a seconda della tipologia di confisca che venga in rilievo.
NØ Ł utile, in senso contrario, il riferimento, contenuto nel provvedimento con cui il Tribunale di Udine ha sollevato il conflitto, alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, in materia di confisca per equivalente, spetti al giudice dell’esecuzione la individuazione dei beni da sottoporre ad ablazione (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271736 – 01), la sostituzione del bene sottoposto a confisca con altro cespite o con somme di denaro (Sez. 1, n. 6701 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259411 – 01), e la riduzione delle somme oggetto di confisca (Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, Rv. 287272 – 01), perchØ tutte le competenze in questione coinvolgono in qualche modo il titolo esecutivo, le cui modificazioni in fase esecutiva devono avvenire, in conformità ai principi generali del sistema processuale, sotto il controllo del giudice dell’esecuzione.
La vendita di un bene sottoposto a confisca non coinvolge, invece, il titolo esecutivo, avviene a valle rispetto alle questioni che si possono porre su di esso, e non richiede l’intervento necessario del giudice dell’esecuzione.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Udine, in quanto giudice che ha adottato il provvedimento ablativo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza Ł immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed Ł notificato alle parti private.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Udine, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME