Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23414 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di sorveglianza di Milano Tribunale di sorveglianza di Catania Lisbona NOME nato a CATANIA il 02/12/1972 avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza in data 6 marzo 2025 proponeva conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti dal Tribunale di sorveglianza di Catania.
Detto Tribunale, con ordinanza del 23 ottobre 2024 dichiarava la propria incompetenza a decidere sulle istanze di concessione di misura alternativa proposte nell’interesse di Lisbona Salvatore e ciò in quanto il 18 settembre 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva emesso provvedimento di cumulo che ricomprendeva anche quello emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano riteneva la propria incompetenza in ragione del principio della perpetuatio jurisdictionis che fissa la competenza al momento della domanda, di talchŁ ogni successiva modifica non incide su detta determinazione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si Ł venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto dell’istanza, non altrimenti eliminabile che con l’intervento della Corte di cassazione.
Il principio da seguire per la risoluzione del conflitto Ł espresso dalle seguenti pronunce di questa Corte che fanno richiamo alla perpetuatio jurisdictionis che cristallizza la competenza a provvedere sull’istanza al momento della presentazione della stessa.
In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui
sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Confl.comp.in, Rv. 230544 – 01)
L’istanza Ł stata depositata il 29 settembre 2022 e il provvedimento di esecuzione che radica la competenza ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Catania in data 23 agosto 2022.
Pertanto, in ragione del principio piø volte richiamato della perpetuatiojurisdictionis ogni modifica successiva non può incidere sulla determinazione della competenza che, ratione temporis, viene individuata correttamente in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania – per contro- per sostenere la competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano fa riferimento al successivo provvedimento di cumulo emesso in data 18 settembre 2024 dalla Procura di Milano, ma, come visto, le vicende successive al momento della presentazione della domanda non hanno influenza alcuna rispetto alla identificazione dell’autorità competente che deve essere, come piø volte ribadito, determinata al momento di presentazione della domanda stessa: al momento della presentazione della istanza di misure alternative il pubblico ministero procedente era la procura della repubblica di Catania ed in capo a quel Tribunale deve rimanere ancorata la competenza a provvedere sull’istanza presentata da NOMECOGNOME
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 07/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME