Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34764 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
MAGISTRATO Di SORVEGLIANZA DI FIRENZE
nei confronti di
TRIEUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
cc n l’ordinanza del 20/03/2024 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
nei procedimento nei confronti di
NOME COGNOME nato a Catania il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto che sia riconosciuta la cc mpetenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato la nullità dell’ordinanza n. 1185 del 2023 del magistratO di .glianza di Firenze con cui lo stesso ha dichiarato inammissibile per difetto di in:eresse l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. presentata da NOME COGNOME, ed ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza perché la decida nel merito. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il difetto di interesse non sussistesse in quar co era stato desunto soltanto dalla circostanza che il condannato non era
comparso in udienza più volte, comparizione che è facoltativa e che non era avvenuta per ragioni di salute, che erano state allegate.
Con ordinanza del 20 marzo 2024 il magistrato di sorveglianza di Firenze ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evide.nziardo che il reclamo al Tribunale di sorveglianza è totalmente devolutivo, e Pertanto avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. Ne consegue che il giudice competente ad esaminare il merito dell’istanza deve essere individuato nel Tribunaie di sorveglianza di Firenze.
Ccn requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di scrvaglianza di Firenze.
Considerato in diritto
I GLYPH corflitto sussiste, GLYPH in quanto due giudici hanno ricusato ccntarnporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, dete -rninando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. peri.. la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 1
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze.
La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata nel senso che “il reclamo avverso i provvedimenti in materia di rimedi risarcitori ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza da esso in ve3tito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni. (Fattispecie nella quale la Corte, in sede di conflitto negativo di cc rnuetenza sollevato dal magistrato di sorveglianza, ha ritenuto la competenza a provvedere del tribunale di sorveglianza, censurando la decisione di quest’ultimo che iveva restituito gli atti al primo perché, acquisite le informazioni sui periodi di dete – izione per i quali era stato richiesto dall’interessato il ristoro, decidesse nel meritor. (Sez. 1, Sentenza n. 51999 del 22/11/2019, confl. comp. in proc. COGNOME, RV. 277382; conforme Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017, confl. comp. in proc Verardi, Rv. 270999″).
nulla rileva che nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza abbia dichiarato la nullità del provvedimento del magistrato, perché, come evidenziato in mptivazione nella pronuncia COGNOME, pronunciando la dichiarazione di nullità con resti:uziore degli atti al Magistrato di sorveglianza, il Tribunale finisce per autoattribuirsi “poteri di annullamento assolutamente non previsti e del tutto
in:onfererti” con il sistema processuale (“affermata in relazione a detti reclami la natura di mezzo di impugnazione, si è fatto richiamo alla ordinaria disciplina del giJcl zio di appello, nel cui ambito il giudice, in conformità al principio devolutivo, dev€ decidere nel merito sull’impugnazione, eventualmente rinnovando listrzione dibattimentale. Si è quindi chiarito che il diverso epilogo, della restialzione degli atti al Magistrato di sorveglianza, introducendo un inammissibile regresso nella procedura, riconosce al Tribunale poteri di annullamento “assolutamente non previsti e del tutto inconferenti”).
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la cc moetenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudic: ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Fi -enze, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così ceciso il 26 giugno 2024.
Il consigliere estensore NOME COGNOME
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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