Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17539 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 23/07/1957 avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze presentate nell’interesse di NOME COGNOME e volte all’ammissione del medesimo alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.
Ha richiamato la personalità del condannato (gravato da numerosi precedenti, alcuni per reati gravi), le criticità emerse sulla ditta RAGIONE_SOCIALE e l’entità complessiva della pena da espiare, anche alla luce di un titolo sopravvenuto, in misura superiore a quattro anni.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale ha eccepito promiscuamente plurimi profili di violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato, la violazione del diritto di difesa e il difetto di competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino essendo competente quello di Napoli, nonchØ l’omessa considerazione della sussistenza dei presupposti per ammettere il ricorrente all’affidamento in prova e, in subordine, alla detenzione domiciliare.
In particolare, per quanto attiene alla violazione del diritto di difesa, ha messo in evidenza come il difensore non fosse presente all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza in quanto, per effetto del provvedimento di cumulo della Procura di Napoli n. 2134/2024, risultava revocata la fissazione dell’udienza del 9 settembre 2024 alla quale il difensore, dunque, ha ritenuto di non presenziare.
Essendo, inoltre, sopravvenuto il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura napoletana, la competenza si sarebbe radicata in capo al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Ulteriore vizio Ł stato eccepito con riferimento al computo della pena da espiare.
La pena per il titolo sopravvenuto Ł stata calcolata con decorrenza dal 10 agosto 2023 e, quindi, in ragione del presofferto, il condannato ha maturato il diritto alla riduzione per liberazione anticipata riferita a due semestri.
Conseguentemente, la pena da espiare avrebbe dovuto essere correttamente calcolata nella misura di tre anni e nove mesi di reclusione, anzichØ in quella superiore a quattro anni, come ritenuto nel provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Le misure alternative sono state chieste dal ricorrente in relazione alla pena di cui all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Verbania n. 172/2021 SIEP relativamente alla pena di un anno di reclusione per il delitto di truffa aggravata in concorso commessa il 9 luglio 2014.
Nel corso del procedimento Ł sopraggiunto altro titolo costituito dall’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 2 settembre 2024, n. 2134/2014 SIEP.
Per l’effetto di tale provvedimento, la pena da espiare Ł stata determinata nella misura complessiva di cinque anni e due mesi di reclusione e 500 euro di multa.
Il ricorrente deduce che con il provvedimento esecutivo emesso dalla Procura napoletana sarebbe stata revocata la fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino e, per tale ragione, il difensore non vi avrebbe preso parte.
Tanto contrasta con quanto riportato nel provvedimento impugnato ove, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, si Ł premesso che sono stati sentiti sia il Procuratore generale che il difensore.
A fronte di tale precisazione contenuta nell’ordinanza, l’eccezione difensiva avrebbe dovuto essere maggiormente specifica, ossia contenere la precisa deduzione del concreto pregiudizio lamentato in punto di regolarità del contraddittorio.
Ciò precisato, dunque, nessun pregiudizio si Ł determinato in capo al ricorrente per il solo fatto che il Tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sulle misure alternative, ha rapportato la decisione al titolo esecutivo sopraggiunto.
Non per questo può dirsi violato il principio del contraddittorio.
In materia di procedimento di sorveglianza Ł infatti sufficiente, ai fini del rispetto del principio medesimo, che l’avviso di fissazione dell’udienza contenga, seppure in forma succinta, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, senza necessità di illustrazione dei motivi per i quali l’udienza Ł stata fissata (Sez. 1, n. 6401 del 30/10/2007, dep. 2008, Murano, Rv. 239501-01, e prec. conformi) e, quindi, neppure, del titolo esecutivo di riferimento.
Quest’ultimo, ancorchØ si versi nelle ipotesi di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., Ł necessariamente quello vigente alla data della decisione, che non può prescinderne nel quadro della necessaria unitarietà dell’esecuzione penale che caratterizza l’ordinamento.
E, in forza del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, la competenza del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631-01, e prec. conformi).
Resta priva di fondamento anche l’eccezione riferita alla incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Torino.
Il ricorrente non indica, del resto, ancora una volta, profili specifici rispetto ai quali il proprio diritto di difesa sarebbe stato, in concreto, pregiudicato dall’essere stata la decisione commisurata alla mutata posizione giuridica.
Sono prive di fondamento, dunque, le due ragioni poste a fondamento della tesi della natura abnorme del provvedimento impugnato.
Parimenti, risulta privo di fondamento il motivo di censura riferito al calcolo della pena da espiare rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe tenuto conto della liberazione anticipata spettante al ricorrente per essere stata calcolata, nel piø recente provvedimento di cumulo, l’esecuzione della pena con decorrenza dal 10 agosto 2023.
La competenza a decidere in ordine alla fruizione della liberazione anticipata spetta al Magistrato di sorveglianza e non può essere assunto il relativo provvedimento in via incidentale in occasione di procedimenti aventi ad oggetto questioni per le quali il beneficio potrebbe avere una qualche influenza.
Il procedimento Ł disciplinato dall’art. 69bis ord. pen.
Tale attribuzione rimane ferma anche nella struttura che l’istituto ha assunto per effetto della previsione di cui all’art. 656, comma 10bis, cod. proc. pen. come introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b) d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
La disposizione prevede che «fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare Ł indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione Ł dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione».
La disposizione, tenuto conto della formulazione letterale, non attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di detrarre automaticamente i periodi di liberazione anticipata, ma stabilisce che tali periodi debbano essere indicati (non già riconosciuti) con l’avviso della condizione alla quale Ł subordinato il riconoscimento della riduzione della pena.
Pertanto, il tema della liberazione anticipata dovrà essere posto davanti al Magistrato di sorveglianza competente per la relativa decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME