Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/02/1964
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà presentate dal condannato NOME COGNOME
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della inidoneità del domicilio proposto e la mancanza di un inizio di un processo di revisione critica.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 677 cod. proc. pen., poiché l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, che, però, era
incompetente a provvedere, perchè competente era il Tribunale di sorveglianza di Napoli; già nella istanza di misure alternative il condannato aveva chiesto di inviare gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, quale luogo di residenza del condannato libero, o, in alternativa, al Tribunale di sorveglianza di Milano in relazione al pubblico ministero competente per l’esecuzione; non vi è, invece, nessun criterio che radichi la competenza nel Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 178 e 666 cod. proc. pen., in quanto l’udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza non è stata preceduta da avviso di fissazione dell’udienza al condannato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l’ordinanza ha respinto le istanze di misure alternative per la inidoneità del domicilio indicato, in quanto ubicato all’interno di case popolari luogo di spaccio, ma non ha verificato che in realtà il condannato aveva già scontato una precedente detenzione domiciliare in passato in quel luogo, peraltro il condannato non è gravato da precedenti per spaccio; non è stata, inoltre, valutata l’attività lavorativa del condannato, non sono state valutate le sue condizioni di salute, non è stato valutato che i fatti oggetto del titolo esecutivo sono molto risalenti nel tempo e sono stati seguiti da detenzione domiciliare per altro titolo; in definitiva, non è stato valutato che il processo evolutivo nella personalità del condannato si è indirizzato verso modelli di vita socialmente adeguati.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo, in cui si deduce la incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto, emerge che l’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Terni del 24 gennaio 2020, da cui è nata la istanza di misure alternative e la procedura davanti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha posto in esecuzione la sentenza del Tribunale di Santa Maria del 29 gennaio 2018 (di seguito, sentenza n. 1) e la sentenza del Tribunale di Terni del 15 dicembre 2017 (sentenza n. 2).
Questo ordine di esecuzione era stato preceduto da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere del 2 aprile 2019 che aveva posto in esecuzione la medesima sentenza n. 1 sopra citata, ed è stato seguito da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Monza dell’il. novembre 2022 che ha messo in esecuzione le sentenze nn. 1 e 2 sopra citate ed una ulteriore sentenza di condanna
del Tribunale di Monza del 6 dicembre 2019, divenuta irrevocabile nelle more (sentenza n. 3).
Sempre dalla lettura degli atti, emerge che, con riferimento all’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, il 2 maggio 2019 il ricorrente
aveva chiesto le misure alternative dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare.
Questa istanza aveva aperto un procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di
Napoli, che lo stesso Tribunale, su richiesta di questa Corte, ha attestato essere stato iscritto il 3 giugno 2019 con n. 4684 SIUS ed essere ancora pendente presso quell’ufficio,
in quanto non è stata ancora fissata l’udienza camerale di cui all’art. 678 cod. proc. pen.
In situazioni di questo tipo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in forza del principio della “perpetuati° jurisdictionis”, la competenza per territorio del tribunale
di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali
mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore
titolo esecutivo” (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01).
Ne consegue che la competenza a provvedere spetta al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore, sollecito, corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
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Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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