Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36597 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 23/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di XXXX Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di XXXX ha rigettato, per quanto qui interessa, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, assegnandolo alla detenzione domiciliare.
Ricorre XXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
2.1. la violazione di legge, in relazione agli artt. 665, comma 4, 663, comma 2, cod. proc. pen. e 25 Cost., in relazione alla incompetenza del Magistrato di sorveglianza di
XXXXXXX che aveva assunto il provvedimento provvisorio in data 2 ottobre 2024 con il quale era stata rigetta la richiesta di affidamento e applicata la detenzione domiciliare; la competenza spettava al Magistrato di sorveglianza di XXXX poichØ la pena in esecuzione Ł quella portata dal provvedimento di cumulo della Procura di XXXXXX che ha unificato anche la precedente condanna del Tribunale di XXXXX;
2.2. la violazione dell’art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen. e del favor rei in quanto l’ordinanza impugnata, revocando quella del Magistrato di sorveglianza in data 2 ottobre 2024, assumeva illegittimamente a fondamento della decisione il sopravvenuto provvedimento di cumulo della Procura di XXXXX;
2.3. la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla gravità delle condotte poste in essere dal condannato, ingiustificatamente giudicate di ostacolo alla misura dell’affidamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, Ł nel complesso infondato.
¨ bene chiarire che la difesa si ostina a equivocare la vicenda procedimentale.
2.1. L’art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito delle modifiche
introdotte dall’art. 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, stabilisce: «Quando la pena da espiare non Ł superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione della misura Ł comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando Ł proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell’ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l’ordinanza non Ł stata emessa. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza Ł sospesa».
Nel caso previsto dalla disposizione, dunque, l’esame e la decisione sull’istanza di misure alternative per una pena inferiore a un anno e sei mesi, Ł delegata a un Magistrato di sorveglianza che compone l’ufficio distrettuale del Tribunale di sorveglianza.
Non vi Ł dubbio che il Magistrato di sorveglianza delegato, assegnato all’Ufficio di XXXXXXX, faccia parte del Tribunale di sorveglianza di XXXX e che la competenza a decidere sull’istanza spetti a detto Tribunale poichØ, a norma dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.: «Quando l’interessato non Ł detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio»; il condannato risiede in XXXXXXXX ed Ł domiciliato in XXXXXXXX, Comuni entrambi rientranti nel distretto di
XXXX.
2.2. Nel caso in esame l’istanza di misura alternativa era stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXXXX per l’esecuzione della pena di un anno, un mese e cinque giorni di reclusione.
Il Magistrato di sorveglianza, delegato dal Presidente del Tribunale, ritenuta la pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità delle condotte e dai comportamenti successivi, ha disposto la detenzione domiciliare e rigettato l’affidamento.
2.3. Dopo l’adozione del provvedimento provvisorio da parte del Magistrato di sorveglianza in data 2 ottobre 2024, il Tribunale, chiamato a decidere in via definitiva sull’istanza di misure alternative proposta dal condannato, preso atto del nuovo cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXXX (anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione), ha dato atto che non era piø applicabile il procedimento semplificato previsto dall’art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., così revocando il provvedimento provvisorio, e nel confermare la propria competenza, ha deciso nel merito l’istanza originaria.
In particolare, nel confermare il giudizio di pericolosità già formulato dal Magistrato di sorveglianza, fondato su numerosi e gravi reati e sull’irrisolta problematica di dipendenza (per la quale non Ł stato neppure avviato o proposto un percorso di recupero), ha concluso per la detenzione domiciliare dovendosi assicurare, in ragione dell’assenza di mezzi di sussistenza, che il condannato non commettesse altri reati in una condizione di libertà.
3.La prospettata questione di competenza Ł, dunque, manifestamente infondata.
3.1. Va anzitutto chiarito che l’adozione del provvedimento provvisorio da parte del Magistrato di sorveglianza, nella specie quello di XXXXXXX, Ł avvenuta per delega, prevista dall’art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., da parte del Presidente del Tribunale a favore di uno dei magistrati dell’ufficio, sicchØ nessun rilievo ha il fatto che detto magistrato operi
presso la sede di XXXXXXX, quale giudice monocratico, e presso la sede di XXXX, quale componente del Tribunale di sorveglianza.
3.2. Neppure il ricorso dubita della competenza del Tribunale di sorveglianza di XXXX, competenza determinata in ragione della residenza e domicilio nel distretto.
Detta competenza, essendo stata emessa una misura alternativa dal detto Tribunale nella fase provvisoria prevista dall’art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., resta ferma anche quando sopraggiungano nuovi titoli, tra i quali spicca il cumulo della Procura di XXXXX, giusta quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità: «in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis , la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01).
3.3. Priva di costrutto Ł, infine, la questione del favor rei , posto che non si comprende quale provvedimento ‘peggiorativo’ sarebbe stato assunto, fermo restando che il Tribunale di sorveglianza ha cognizione piena sulla domanda di misure alternative, non potendo essere ‘pregiudicato’ dalle valutazioni in proposito compiute dal Magistrato di sorveglianza nella fase dell’applicazione provvisoria.
Del resto, il materiale cognitivo si Ł ampliato anche a seguito del nuovo titolo detentivo sopraggiunto e dall’emergere della condizione di dipendenza del condannato che, con motivazione che non Ł oggetto di specifica critica, Ł stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’affidamento.
Il terzo motivo Ł inammissibile perchØ generico.
4.1. La giurisprudenza di legittimità Ł orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
4.2. Il ricorso non sviluppa alcuna specifica censura sulla valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza circa la gravità dei fatti, l’esistenza di pendenze e il concreto pericolo che, per le condizioni di dipendenza non trattate per assenza di interesse del condannato, lo stesso possa ricadere in comportamenti devianti se rimesso in libertà e sottoposto alle blande misure tipiche dell’affidamento.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.