Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8809 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale Di Sorveglianza Di Trieste;
Tribunale Di Sorveglianza Di Napoli;
COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Trieste. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza datata 30 gennaio 2025, dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine alla istanza di applicazione della misura alternativa proposta da COGNOME NOME, destinatario dell’ordine di esecuzione della pena con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Trieste del 12 dicembre 2024 e contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 4, cod. proc. pen. Il Tribunale riteneva, invero, che, ai sensi degli artt. 656, comma 6, e 677, cod. proc. pen., dovesse essere considerato competente il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, ove ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero proposto all’esecuzione.
Il Tribunale di sorveglianza di Trieste con ordinanza del 7 ottobre 2025 rilevava di aver già trasmesso in precedenza gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dichiarando la propria incompetenza per territorio in relazione alle istanze presentate da COGNOME NOME in data 7 gennaio 2019, sul presupposto che la competenza spettasse al Tribunale di sorveglianza primariamente adito; in particolare, precisava il Tribunale di Trieste, il cumulo della Procura Generale della Corte di Appello di Trieste dell’Il dicembre 2018 (N. 339/2018 SIEP) comprendeva la sentenza del Tribunale di Napoli del 19.01.2017, in relazione alla quale era stato emesso l’ordine di esecuzione dal Pubblico Ministero presso la Procura di Napoli in data 21 maggio 2018, a seguito del quale l’COGNOME aveva presentato istanza di misura alternativa in data 26 luglio 2018 al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Pertanto, aggiungeva il Tribunale, in base al principio della “perpetuatio jurisdictionis”, non aveva rilevanza la circostanza che in data 12 dicembre 2024 fosse intervenuto il provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte di Appello di Trieste, in quanto la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti derivanti da successivi provvedimenti. A tal proposito, il Tribunale di Trieste sottolineava che il cumulo della Procura Generale di Trieste da ultimo riportato (n. 23/2024 SIEP) comprendeva il cumulo del 2018 (n. 339/2018 SIEP) e, quindi, anche la sentenza del Tribunale di Napoli del 19/01/2017.
Tenuto conto di tali considerazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste sollevava il conflitto di competenza, in ragione del fatto che il primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, era stato emesso dal Pubblico Ministero della Procure della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e che, pertanto, nonostante il successivo ordine di esecuzione, la competenza si era radicata nel luogo in cui aveva sede l’ufficio del P.M. che per primo emetteva l’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., a prescindere dai provvedimenti emessi successivamente.
Il Tribunale, quindi, disponeva la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione concludeva chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e la trasmissione degli atti a questo ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due Tribunali di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su una istanza di applicazione di una misura alternativa, dando così luogo alla
situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente.
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato quello secondo il quale la competenza in materia di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell’esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale espressa dall’art. 677 cod. proc. pen.; tale attribuzione di competenza, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261606-01; in senso conforme le più recenti, non massimate: Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, COGNOME; Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, COGNOME; Sez. 1, n. 36658 del’1/04/2019, COGNOME), anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01).
Il principio appena descritto costituisce un orientamento certo ed obiettivo, che, nella pendenza della domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione all’eventuale aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato. La ratio della richiamata disciplina è, invero, quella di soddisfare l’esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell’esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione.
In applicazione del principio affermato, quindi, nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, 05/02/ 02