Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 16/10/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste congiuntamente da NOME COGNOME, in relazione alla pena detentiva che la condannata doveva scontare, quantificata in tre anni e tre mesi di reclusione.
Nel respingere le istanze, sull’assunto che non sussistevano i presupposti indispensabili per la concessione delle misure alternative alla detenzione invocate nell’interesse di NOME COGNOME, il Tribunale di sorveglianza di Milano riteneva destituita di fondamento l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla condannata, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, davanti al quale pendeva un altro procedimento, del quale si chiedeva la riunione al presente procedimento. Il respingimento dell’istanza veniva giustificato sull’assunto che il presente procedimento era stato ritualmente incardinato davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, atteso che l’ultima sentenza di condanna passata In giudicato nei confronti della ricorrente era quella emessa dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2016.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si eccepiva l’incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Milano in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, la cui competenza derivava dalla previsione dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., che la individua nel luogo dove il condannato, laddove non detenuto o internato, risiede o è domiciliato. Nel caso di specie, NOME COGNOME risiedeva nel Comune di Anzio, in INDIRIZZO, imponendo di ritenere competente il Tribunale di sorveglianza di Roma.
La competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma derivava ulteriormente dal fatto che l’ultima sentenza passata in giudicato era quella emessa dalla Corte di appello di Roma divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2020 e non quella pronunciata dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2016, richiamata nel provvedimento censurato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati
dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità della ricorrente e del processo rieducativo intrapreso positivamente, essendo esclusivamente incentrato sui precedenti penali della condannata, dai quali si evinceva il rischio elevato di recidiva.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale formulata nell’interesse di NOME COGNOME – che riteneva competente il Tribunale di sorveglianza di Roma, davanti al quale pendeva altro procedimento – sull’assunto che l’ultima sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti della ricorrente era quella emessa dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2016.
Tuttavia, il respingimento dell’eccezione di incompetenza territoriale appare pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Milano in contrasto con la previsione dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».
In questa cornice normativa, deve osservarsi che entrambi i criteri stabiliti dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., per l’attribuzione della competenza territoriale nei procedimenti di sorveglianza relativi a condannati non detenuti o internati, impongono di ritenere competente il Tribunale di sorveglianza di Roma e non il Tribunale di sorveglianza di Milano.
Si consideri, innanzitutto, che, facendo applicazione del criterio principale stabilito dall’art. 677, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., doveva ritenersi competente il Tribunale di sorveglianza di Roma, per effetto del luogo dove la
condannata era residente o domiciliata. Nel nostro caso, NOME COGNOME era residente nel Comune di Anzio, in INDIRIZZO, che ricade nel circondario del Tribunale di sorveglianza di Roma, che doveva ritenersi conseguentemente competente a provvedere sulle istanze di concessione delle misure alternative alla detenzione presentata dalla condannata.
Ad analoghe conclusioni doveva giungersi facendo applicazione del criterio’ residuale di attribuzione della competenza territoriale, stabilito dall’art. 677, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., atteso che l’ultima sentenza passata in giudicato era quella emessa dalla Corte di appello di Roma divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2020 e non quella pronunciata dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2016, che veniva erroneamente richiamata nel provvedimento impugnata.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Resta assorbita nel motivo oggetto di accoglimento la residua doglianza, riguardante la ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il cui vaglio presuppone l’attribuzione della competenza a pronunciarsi sull’istanza di NOME COGNOME del Tribunale di sorveglianza di Milano, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve escludersi.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13 febbraio 2024.