Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34136 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34136  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SORVEGLIANZA TARANTO nei confronti di:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA LECCE
con l’ordinanza del 26/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lettetstrren le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATI -0
1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 28 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine ad istanza di misura alternativa proposta do che la prima sentenza di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME era divenuta definitiva ed era stato emesso dal P.m. presso il Tribunale di Brindisi ordine di esecuzione co contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 4, cod. proc. pen. Riteneva, invero, competente il Tribunale di sorveglianza di Taranto, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc pen., in base al luogo di residenza del condannato, identificato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe.
Successivamente all’iscrizione del procedimento presso il Tribunale di sorveglianza in ultimo indicato, il P.m. presso il Tribunale di Taranto emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale decreto di sospensione, essendo passata in giudicato la seconda sentenza di condanna nei confronti di COGNOME.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha ritenuto di dov sollevare conflitto negativo di competenza, in ragione del fatto che il primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, era emesso dal Pubblico ministero di Brindisi (in data 5 agosto 2021) che aveva trasmesso l’istanza di misura alternativa all detenzione al Tribunale di sorveglianza di Lecce, e che, pertanto, nonostante il successivo ordine di esecuzione, la competenza si era radicata nel luogo in cui aveva sede l’ufficio d P.m. che per primo emetteva l’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., a prescindere dai provvedimenti emessi successivamente. Ha rilevato, invero, il Tribunale di sorveglianza di Taranto che non influisce sulla determinazione della competenza territoriale, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, la circostanza che il P.m. presso il Tribunale di Taranto abbia successivamente emesso provvedimento di cumulo con contestuale sospensione trasmettendo l’istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Taranto. A t riguardo ha osservato che la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una m alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti successivi che tal situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti. E, pertanto, ha disposto l trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due Tribunali di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un’istanza di applicazione di misura alternativa, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giu remittente.
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui la competenza materia di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, in ipotesi condannato per il quale è stata disposta sospensione dell’esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale espressa dall’art. 677 cod. proc. pen., e, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri succes provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf .!. comp. in proc. COGNOME, Rv. 261606; e in senso conforme le più recenti, non massimate: Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, dep. 2019, Ferrara; Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME; Sez. 1, n. 36658 del’1/04/2019, Confl. comp. in proc. COGNOME).
Invero, detto principio costituisce un orientamento certo ed obiettivo, che, nella pendenza della domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi relazione al – sempre possibile – aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato. La ratio della richiamata disciplina è, invero, quella di soddisfare l’esigenza che una volta intervenuta la sospensione dell’esecuzione, siano garantiti la celerità procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione.
 Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.