Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16322 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria confermava la decisione del locale Ufficio di sorveglianza, emanata il 13 april 2023, con cui la misura di sicurezza della libertà vigilata, in atto nei confron NOME COGNOME, era stata prorogata di un ulteriore anno.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è basato fondamentalmente su due motivi, ciascuno articolato in più deduzioni.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’incompetenza territorial della magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria.
In punto di fatto, il ricorrente rammenta che l’esecuzione della misura d sicurezza era iniziata in Brescia, il 28 marzo 2007. La misura aveva conosciuto, nel corso del tempo, aggravamenti e sospensioni, ed era stata ripristinata co provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Brescia, adottato il 27 ottobre 2017 e ribadito il 23 gennaio 2019. Entrambi i provvedimenti erano stati annullati dal locale Tribunale di sorveglianza per difetto di contraddittor Reinvestito della reiudicanda, il Magistrato di sorveglianza di Brescia, co provvedimento 18 febbraio 2021, aveva declinato la propria competenza territoriale, sul presupposto che COGNOME, nel 2017, ossia all’atto dell’attiva del procedimento di riesame della pericolosità sociale, risiedesse in Palm essendo peraltro ivi contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Gli atti erano stati quin trasmessi alla magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria, ove i procedimento era stato infine definito nel merito.
In punto di diritto, il ricorrente osserva che la competenza territoriale d determinarsi, nel procedimento di sorveglianza a carico di soggetto non detenuto, in rapporto al luogo di residenza o domicilio del medesimo. E la residenza e il domicilio propri sarebbero stati in Brescia, ininterrottame dall’anno 2007 al marzo 2021. In ogni caso, le decisioni assunte dall’Ufficio sorveglianza di Brescia, nell’ottobre 2017 e nel gennaio 2019, avrebbero «cristallizzato» e radicato la competenza in detto foro, apparendo tardivo, norma dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., il successivo rilievo officio dell’incompetenza. In ultima analisi, il riesame della pericolosità sociale avre dovuto attivarsi solo alla cessazione della misura di prevenzione dell sorveglianza speciale, avutasi il 9 maggio 2018, epoca in cui ogni legame con la realtà calabrese era sicuramente venuto meno.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 cod. pen.
L’ordinanza impugnata valuterebbe la pericolosità sociale in chiave indebitamente retrospettiva, avendo espunto arbitrariamente dal compendio valutativo una serie di elementi di segno dimostrativo contrario (la risalenza commessi reati, l’irrilevanza della pendenza penale residua anche in rapporto al sua professione d’innocenza, l’avvenuto reinserimento socio-lavorativo, gli stud effettuati, l’ampia e apprezzata pubblicistica, la sua opera artistico-tea l’impegno nel volontariato), su cui il motivo ampiamente si sofferma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La competenza per territorio è assoggettata, nelle materie d competenza della magistratura di sorveglianza, alla disciplina di cui all’art. cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 57901 del 18/09/2018, confl. comp. proc. Ruani, Rv. 274880-01), che la correla al luogo di detenzione del soggetto interessato all’atto della instaurazione del procedimento, ovvero, se detenzione non è in atto, al luogo di sua residenza, domicilio o dimora, second un criterio di effettività.
Ciò posto, risulta dagli atti che l’iniziativa d’ufficio – volta al riesame pericolosità sociale, nel merito definito solo con l’ordinanza impugnata – venn assunta dal Magistrato di sorveglianza di Brescia nell’anno 2017, allorché NOME libero, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale co obbligo di soggiorno in Palmi, dove, giocoforza, contestualmente risiedeva e conduceva i propri interessi ed affari.
E’ all’iscrizione di questo procedimento, così come verificatasi, e al situazione di fatto a tale momento esistente, che si deve avere riguardo ai f dell’individuazione della sede giudiziaria competente. Le considerazioni del ricorrente, in ordine al carattere prematuro dell’iscrizione stessa, non ha alcuna diretta incidenza ai fini della soluzione della questione di competenza.
Le regole al riguardo sono state dunque rispettate, posto che al riesame della pericolosità sociale ha infine provveduto la magistratura di sorveglianza Reggio Calabria, nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del Com di Palmi, cui fa capo il criterio di collegamento sopra individuato.
1.2. Né si può sostenere che la declinatoria d’incompetenza, adottata dal Magistrato di sorveglianza di Brescia il 18 febbraio 2021, fosse intempestiva.
Vero è che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (Sez. 1, 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529-01), anche nel procedimento di
sorveglianza opera la regola generale di cui all’art. 21, comma 2, cod. pro pen., e l’incompetenza per territorio va rilevata o eccepita, a pena di decaden entro la fase del controllo della costituzione delle parti in udienza.
La decisione d’incompetenza non si colloca fuori del quadro sistematico perché appunto assunta in limine litis, dopo che il procedimento era nuovamente regredito al primo grado a seguito della seconda pronuncia di annullamento, per ragioni processuali, emessa dal Tribunale di sorveglianza funzionalmente sovraordinato.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Come anche osservato dal Procuratore generale requirente, l’ordinanza impugnata ineccepibilmente motiva in ordine ai profili di persistente pericolosit sociale del condannato, facendo appropriato riferimento ai gravi reati commessi, al loro contesto mafioso, alla posizione di spicco ricoperta all’interno del sodal criminoso, ai pregressi periodi di latitanza, alle successive vicende giudizia alla capacità di COGNOME di mantenere legami con gli ambienti criminali e a carattere al cospetto non decisivo degli elementi addotti in opposizione dal difesa.
Le censure nel motivo sviluppate sconfinano nel merito e risultano estranee all’ambito del sindacato consentito alla Corte di legittimità.
Dalle considerazioni che precedono discende la reiezione del proposto ricorso.
A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 10/01/2024