Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ammesso NOME COGNOME al regime della semilibertà con svolgimento di attività lavorativa come magazziniere presso la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Cerignola, e ha respinto l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali , dichiarando inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare .
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando due motivi e chiedendone l’annullamento.
2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e ), cod. proc. pen in relazione agli artt. 677 e 656 cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato aveva respinto l’eccezione di incompetenza formulata dal condannato, che aveva rappresentato la circostanza del sopravvenuto ordine di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna in data 12/0/2023, comprensivo anche del la condanna oggetto dell’ordine di esecuzione della Procura Generale di Perugia che in data 03/04/2021 aveva trasmesso il contestuale ordine di sospensione al Tribunale di sorveglianza di Perugia per valutare la concessione di eventuali misure alternative.
La Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna aveva trasmesso per competenza l’ordine di esecuzione al Tribunale di sorveglianza di Bari in considerazione del fatto che il condannato si trovava in arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. presso il Comune di Cerignola (FG).
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva errato nel non declinare la propria competenza in favore del Tribunale di sorveglianza di Bari, nel cui territorio il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la nulli tà dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 156, comma 1, 179, comma 1 e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica della data di rinvio dell’udienza al condannato sottoposto agli a rresti domiciliari esecutivi.
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto l’avviso della data di rinvio dell’udienza del 07/09/2023 all’udienza del 06/06/20124 da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, nonostante a quell’epoca fosse già detenuto p er altra causa agli arresti domiciliari.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo con l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari, perché, s econdo quanto documentato dalla difesa il condannato si trovava in Cerignola, in regime di arresti domiciliari esecutivi, del ricorrente al momento del passaggio in giudicato della sentenza 430/2019 della Corte di Appello di Perugia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il primo motivo, con il quale si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza, è infondato.
La scansione procedimentale che ha preceduto l’emissione del provvedimento impugnato deve essere ricostruita come segue.
L’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia il 24/03/2021 è stato trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Perugia il 03/04/2021.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha emesso decreto di fissazione dell’udienza il 29/06/2023, riconoscendo la propria competenza.
L’ordine di esecu zione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, poi trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Bari, è stato emesso il 12/07/2023.
Quando viene depositata dal difensore istanza di non luogo a procedere l’01/09/2023 sull’assunto della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bari, la competenza si era già radicata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che alla prima udienza, celebratasi il 07/09/2023, nulla eccependo il difensore d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen., aveva disposto il rinvio della trattazione per acquisire ulteriori informazioni presso l’UEPE e la Questura, oltre alla s entenza emessa dall’autorità giudiziaria di Bologna e di cui al successivo ordine di esecuzione.
All’udienza del 06/06/2024, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’eccezione di incompetenza con una decisione conforme ai principi ribaditi fino in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità: «in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis , la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631-01; principio già affermato da Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 -01).
A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel proporre la censura avverso il rigetto di tale eccezione, contenuto nel provvedimento impugnato, non viene dedotto l’interesse a ricorrere contro una statuizione comunque favorevole al condannato.
È infondato anche il secondo motivo con il quale si lamenta l’omesso avviso della fissazione dell’udienza d i rinvio del 06/06/2024, visto che, come emerge dalla ricostruzione del procedimento sopra riportata, alla precedente
udienza del 07/07/2023, della quale sia il condannato sia il suo difensore di fiducia avevano ricevuto notizia tramite notifica del decreto di fissazione, dovevano considerarsi presenti sia l’uno sia l’altro : essi, pertanto, non avendo addotto legittimi impedimenti a comparire ed essendo il COGNOME rappresentato a quell’udienza dal difensore d’ufficio nominato ex art. 97 cod. proc. pen ., non avevano diritto ad ulteriori avvisi.
Ne consegue il rigetto del ricorso, statuizione dalla quale deriva altresì, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 settembre 2024