Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA BARI nei confronti di:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA NAPOLI
con l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 31 ottobre 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento promosso da NOME COGNOME ed inteso all’ammissione ad una misura alternativa alla ‘detenzione in relazione alla pena di sei mesi di arresto, irrogatagli con sentenza del Tribunale di Benevento del 28 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 7 settembre 2017.
Ha, a tal fine, rilevato che, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., «Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio» e che, essendo COGNOME residente in Cerignola (FG), comune in cui, peraltro, dovrebbe avere esecuzione la misura richiesta, la competenza per territorio appartiene al Tribunale di sorveglianza di Bari, cui ha disposto trasmettersi gli atti.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, ricevuti gli atti, ha sollevato, con ordinanza del 14 settembre 2023, conflitto negativo di competenza, osservando che il criterio indicato dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. è derogato, nel caso di istanza finalizzata all’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, presentata da condannato che sia stato raggiunto da ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione, dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza «al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero», ovvero, nel caso di specie, al Tribunale di sorveglianza di Napoli (procedendo, per l’esecuzione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento).
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 12 gennaio 2024 2023, dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen..
La competenza per territorio spetta al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
È, invero, pacifico che «La competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola posta dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 stesso codice» (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276398 – 01; Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261606 – 01; Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 – 01).
Nel caso di specie, essendo stata promossa, mediante l’emanazione di ordine di carcerazione soggetto a sospensione, l’esecuzione della sentenza di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il Tribunale di sorveglianza competente deve essere individuato in quello di Napoli, che esercita la giurisdizione in relazione, tra l’altro, al territorio della provincia sannita.
Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 01/02/2024.