Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40976 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40976 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento della sentenza dichiarando la competenza del Tribunale di Bergamo cui vanno trasmessi gli atti udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.10.2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia dei 18.12.2020 emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di NOME, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7 cod. pen. e – concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate – l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale, in relazione alla determinazione della competenza territoriale ai sensi dell’art.16 comma 1 cod. proc. pen.
Sono stati riuniti per connessione i quattro capi di imputazione, che riguardano differenti ipotesi di furto aggravato, un tentato furto ed una ipotesi d evasione. Al fine dell’individuazione della competenza per territorio ai sensi e per gli effetti dell’art.16 cod. proc. pen., è stato individuato il reato più grave nei aggravato. Nei caso di specie, le ipotesi di furto previste nel capo di imputazione sub-a) e sub-c), tutte aggravate ai sensi dell’art.625 cod. pen. risultano avere la medesima cornice edittale e pertanto essere della medesima gravità.
Il Tribunale ha sostenuto la tesi per la quale nel caso di delitti puniti con medesima cornice edittale, la gravità del reato debba essere individuata facendo riferimento all’entità del danno. Al riguardo, si riporta consolidata giurisprudenza secondo cui a nulla rileva l’entità del danno ai fini dell’individuazione dei reato p grave, dovendo invece essere considerate le sanzioni edittali.
La competenza territoriale, dunque, nel caso di reati di pari gravità, deve essere individuata nel giudice competente per il primo reato, che nel caso di specie risulta essere quello commesso presso l’RAGIONE_SOCIALE di Antegnate i! 30.05.2014, di competenza della Procura della Repubblica di Bergamo.
Non essendo richiesta identità soggettiva fra gli autori dei reati connessi ai fini della determinazione della competenza, non rileva la circostanza che il predetto reato sia ascritto alla sola imputata COGNOME.
Il Giudice di Monza è stato legittimato, ex post, a trattare il procedimento, essendo stato definito con sentenza irrevocabile il procedimento per il reato più grave ma ciò in violazione del principio della perpetuatio jurisditionis; una volta radicatosi correttamente il procedimento avanti al giudice competente, gli effetti della connessione sulla competenza sono definitivi e le eventuali assoluzioni per taluni reati non avrebbero dovuto spiegare alcun effetto.
Secondo la giurisprudenza di cassazione (sez,II, 29110 del 03.05.2019) citata dalla stessa Corte di appello, il criterio della connessione di cui all’art.16 cod. pr pen. non può trovare più applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la “vis attractiva”, sia stato definito con sentenza passata i giudicato, ma solo quando la sentenza in parola interviene prima della richiesta di rinvio a giudizio formulata per il reato meno grave.
Di conseguenza, nel caso di specie, deve applicarsi il principio della ‘perpetuatio jurisdictionis’, non rilevando il fatto che il reato più grave sia s definito con sentenza passata in giudicato all’esito al processo di primo grado e pertanto il giudice territorialmente competente a giudicare sul reato ascritto alla sig.ra COGNOME è il Tribunale di Bergamo, ex art.16 comma 1 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo contesta violazione di legge in relazione all’art.157 comma 3 cod. proc. pen., all’art. 7 comma 3 L 890 del 20.11.1982, agli artt. 171, 178 comma 1 lett.c), 420-bis, 604 comma 4 e 5-bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
La notifica del decreto di citazione diretta a giudizio effettuata alla NOME.ra NOME è stata eseguita a mezzo del servizio postale con invio della raccomandata ricevuta, in data 20.11.2017, dal portiere dello stabile sito a Milano in INDIRIZZO. L’ufficiale giudiziario – ai sensi degli artt.7 comma 3 della I. 8 del 20.11.1982 e dell’art.157 comma 3 cod. proc. pen. – avrebbe dovuto disporre una seconda raccomandata ai fini della notizia dell’avvenuta notificazione, di cui non vi è invece traccia negli atti.
La Corte d’appello ha rigettato la questione riproposta dalla difesa nei motivi di appello, con una motivazione assolutamente illogica e inconferente in quanto ha sostenuto che la mancanza in atti della raccomandata spedita dall’Ufficiale Giudiziario darebbe luogo a mera irregolarità determinando una nullità a regime intermedio, la quale sarebbe sanata ove non ritualmente dedotta in primo grado. Pur volendo aderire alla suddetta tesi, la difesa ha tempestivamente sollevato la questione all’udienza del 15.02.2019 ed il mancato accoglimento dell’eccezione difensiva in tale sede ha inficiato la dichiarazione di assenza dell’imputata nel processo a suo carico.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt.110 e 624 cod. pen. e 192, 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ragione del travisamento del fatto e della prova.
Non sussiste alcuna prova certa in ordine all’ascrivibilità alla sig.ra COGNOME del reato contestato, a titolo di concorso, al capo c). Dal compendio probatorio si evince che l’asserita commissione del furto si fonda su una ricostruzione ex post dei fatti e che le due imputate sono state individuate quali responsabili del furt sulla base della mera presunzione derivante dal fatto che la sig.ra COGNOME era già nota sia agli addetti alla sicurezza dell’RAGIONE_SOCIALE sia alle forze dell’ordine.
In particolare, il teste COGNOME ha confermato che dalle indagini effettuate non è stato possibile individuare né il momento in cui la sig.ra COGNOME avrebbe asportato la merce caricandola nel carrello, né che la stessa fosse uscita dal supermercato con i beni. Inoltre, la refurtiva non è mai stata ritrovata nell disponibilità delle imputate.
Se non vi sono prove certe in ordine alla circostanza che sia stata la sig.ra COGNOME ad asportare la merce mancante negli scaffali, ancora più aleatoria è la ritenuta responsabilità a titolo di concorso della sig.ra COGNOME.
La sentenza impugnata tutt’al più fa emergere una connivenza non punibile che postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato.
Risulta infine frutto di una mera congettura, come tale inidonea a fondare il giudizio di condanna, l’affermazione ipotetica secondo cui la signora COGNOME avrebbe distratto l’addetta al box accoglienza – la cui testimonianza non è mai stata acquisita in giudizio nonostante la richiesta della difesa – al fine di agevolar l’operato della sig.ra COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione nonché violazione di legge in riferimento all’art.625 n.7 cod. pen.
Si ritiene contraddittoria la motivazione della Corte d’appello nel punto in cui afferma che “solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante” poiché la ratio dell’aggravante prevista dall’art.625 n.7 cod. pen. risiede nella diminuita attitudin alla difesa del bene, direttamente correlata al fatto che trattasi di ben momentaneamente sottratti alla sfera di sorveglianza dell’avente diritto.
Nel caso di specie vi era un sistema di videosorveglianza atto all’osservazione diretta della merce e dei clienti, ovvero al controllo a distanza della stessa, inolt i beni in questione erano dotati anche di mezzi antítaccheggio.
2.5. Con il quinto motivo si contesta la mancanza di querela.
Il d.lgs. 150 del 10.10.2022 prevede l’ampliamento delle ipotesi perseguibili a querela ricomprese nel libro II e III cod. pen. e tra i delitti contro il patrim
a querela di parte si annovera anche il furto aggravato di cui all’art.624 e 624 n.7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Per quanto rileva, il nuovo regime di procedibilità si applica a partir dall’entrata in vigore del decreto, ma trattandosi di modifica di favore, dall relazione n.68/2022 dell’Ufficio del Massimario si evince che si applica retroattivamente ai sensi dell’art.2 comma 4 cod. pen. anche ai reati commessi fino al 29.12.2022 senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato.
2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge penale con riferimento agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen.
La Corte d’appello non ha accolto la richiesta della difesa di ridurre la pena inflitta all’imputata, previa esclusione della recidiva specifica reiterata contesta considerando che i precedenti penali di cui è gravata la stessa e che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento della recidiva sono molto risalenti nel tempo e la maggior parte dei reati riscontrati nel casellario sono relativi a fattispe contravvenzionali, quindi irrilevanti ai fini della recidiva.
Il difensore dell’imputata ha presentato motivi nuovi coi quali ha svolto precisazioni in ordine al termine per proporre la querela oramai decorso nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.È fondata l’eccezione di incompetenza territoriale riproposta in ricorso, dovendosi individuare nel tribunale di Bergamo e non in quello di Monza il giudice competente a decidere rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento.
Ed infatti, come evidenzia il ricorrente, sono stati riuniti per connessione quattro capi di imputazione, che riguardano differenti ipotesi di furto aggravato, un tentato furto ed una ipotesi di evasione sicchè il criterio per l’individuazion della competenza per territorio va rinvenuto nell’art.16 cod. proc. pen., alla stregua del quale è stato individuato il reato più grave nel furto aggravato, ma, nel caso di specie, le ipotesi di furto previste nel capo di imputazione sub-a) e subc), tutte aggravate ai sensi dell’art.625 cod. pen. risultano avere la medesima cornice edittale e pertanto essere della medesima gravità.
Il Tribunale ha sostenuto la tesi per la quale nel caso di delitti puniti con medesima cornice edittale, la gravità del reato debba essere individuata facendo riferimento all’entità del danno.
Tale impostazione è errata. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio in caso di
procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Sez. 6, Sentenza n. 52550 del 22/11/2016, Rv. 268689 – 01).
Si è altresì precisato che in tema di competenza per connessione, la regola della “perpetuatio jurisdictionis” è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, no interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della “vocatio in judicium” (Sez. 6, Sentenza n. 1318 del 30/09/1996 dep. 13/02/1997 Rv. 208177; Sez. 2, Sentenza n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265783 – 01).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 29110 del 03.05.2019, Rv. 277493 – 01) citata dalla stessa Corte di appello, il criterio dell connessione di cui all’art.16 cod. proc. pen. non può trovare più applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la “vis attractiva” sia stato definito con sentenza passata in giudicato, ma solo quando la sentenza in parola interviene – a differenza di quanto accaduto nel caso di specie – prima del rinvio a giudizio disposto per il reato meno grave.
La competenza territoriale, dunque, a fronte di reati di pari gravità, avrebbe dovuto essere individuata nel giudice competente per il primo reato, che nel caso di specie risulta essere quello commesso presso l’RAGIONE_SOCIALE di Antegnate il 30.05.2014, di competenza della Procura della Repubblica dì Bergamo.
Non essendo richiesta identità soggettiva fra gli autori dei reati connessi ai fini della determinazione della competenza, non rileva la circostanza che il predetto reato sia ascritto alla sola imputata COGNOME.
Di conseguenza, nel caso di specie, l’eccezione, dedotta tempestivamente, e fondata perché nel momento del rinvio a giudizio risultavano sussistenti i presupposti perché fosse ravvisata la competenza per territorio determinata dalla connessione del Tribunale di Bergamo. Il giudice territorialmente competente a giudicare sul reato ascritto alla sig.ra COGNOME è, quindi, il Tribunale di Bergamo, e art.16 comma 1 cod. proc. pen.
1.1.Va, infine, precisato, quanto alla preliminare questione relativa al difetto di querela pure sollevata dal ricorrente, che la sentenza di primo grado dà atto della esistenza dì una denuncia, in ogni caso alla stregua degli atti non è stato possibile escludere che sia stata sporta querela con riferimento al reato di furto di
cui al capo C) dell’imputazione per il quale l’imputata è stata condannata, sicché sarà l’autorità giudiziaria a cui saranno trasmessi gli atti in conseguenza del disposto annullamento ad operare le verifiche del caso al riguardo.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che devono essere annullate sia la sentenza impugnata che quella di primo grado e che gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, ritenuti assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e trasmette gli atti alla procura della ikepubblica presso il Tribunale di Bergamo. Così deciso il 11/7/2023.