Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49622 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49622 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP MILANO nei confronti di:
GUP VARESE
con l’ordinanza del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del GUP di Varese udito il difensore
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) NOME del foro di ROMA in difesa di LIN RUIDAN chiede che sia dichiarata la competenza del GUP di Varese.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, il quale con sentenza del 15 febbraio 2022 si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza del primo Giudice in ordine al reato di cui all’art.2 d.lgs. 274/2000 (commesso in Milano in data 30 giugno 2015 ed in data 4 settembre 2015 all’atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi) contestato a NOME COGNOME perché, in qualità di legale rappresentante, dal 19 gennaio 2010 sino al 14 dicembre 2017, della società RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) con sede legale a INDIRIZZO, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto riportava nelle dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2014, elementi passivi fittizi, complessivamente parti ad euro 204.756,70, con IVA pari ad euro 45.046,47, avvalendosi di fatture relative ad operazione inesistenti tutte dettagliatamente indicate nel capo di imputazione; fatti commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015.
In particolare, con l’ordinanza sopra indicata, il Giudice COGNOME remittente ha sostenuto che, in realtà, la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, poiché (come risultante dalla documentazione in atti) all’epoca dei fatti oggetto di contestazione la sede della società sopra indicata si trovava in Malnate (Varese) INDIRIZZO, ang. INDIRIZZO e che, soltanto successivamente (vale a dire il 25 settembre 2015), la sede sociale era stata trasferita in Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici sopra indicati ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti ascritti alle medesime persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.
Al riguardo deve ricordarsi che, COGNOME in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il
domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale (Sez. 3 – , Sentenza n. 27606 del 14/09/2020, Rv. 280275 – 01).
Orbene, nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione in atti (che questa Corte è autorizzata a consultare per risolvere il conflitto) risulta che all’epoca dei fatti in contestazione che sarebbero stati commessi il 30 giugno 2015 ed il 4 settembre 2015 (come si legge nel capo di imputazione) – la sede sociale della società, di cui era amministratore l’imputato, si trovava in Malnate (INDIRIZZO) INDIRIZZO, ang. INDIRIZZO, mentre non vi sono elementi dai quali ricavare che il domicilio fiscale non coincidesse con la sede medesima (cfr. visura camerale, allegato n.3).
Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese al quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese, Ufficio GIP, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, I’ll ottobre 2023.