Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Carlentini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 29 maggio 2023 dalla CORTE di APPELLO di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 28 settembre 2021 dal Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di furto aggravato contestati ai capi A e B per difetto di querela e ha di conseguenza rideterminato la pena a lui inflitta in ordine ai residui reati di ricettazione contestati ai capi C e D.
2.Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione dell’art. 181 cod.proc.pen. in relazione all’articolo 21 cod.proc.pen. per la ritenuta competenza del Tribunale di Milano e il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale in favore di quello di Asti, sollevata dalla difesa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, disattesa dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello che ha respinto lo specifico motivo formulato con il gravame.
In sintesi osserva il ricorrente che tra i reati in origine contestati all’imputato vi er un furto pluriaggravato e un furto in abitazione aggravato dall’art. 625 n. 7 cod.pen. ,
NOME
delitti pacificamente connessi ex art.16 cod.proc.pen.. A norma di detta disposizione per individuare il giudice competente deve aversi riguardo al reato più grave che il ricorrente individua nel furto pluriaggravato, consumato nel territorio di Carmagnola e di conseguenza nel circondario del Tribunale di Asti. Il Tribunale di Milano ha respinto la eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata, osservando che il furto consumato a Carmagnola era aggravato esclusivamente dall’art. 625 n. 5 codice penale, posto che l’ulteriore aggravante prevista dall’art. 61 numero 11 cod.pen. era riferita al coimputato, essendo di tipo soggettivo e non estensibile anche ai concorrenti; reato più grave pertanto doveva ritenersi in relazione al valore del bene sottratto quello contestato al capo B della rubrica e commesso a Novate Milanese, con conseguente radicamento della competenza territoriale nel distretto di Milano.
La Corte di appello nel respingere la censura specifica dedotta con i motivi di gravame si è limitata ad evidenziare che si deve avere riguardo alle imputazioni come originariamente formulate dal pubblico ministero per il principio della perpetuatio iurisdictionis, così formulando una motivazione c:arente e superficiale.
Il ricorrente censura detta conclusione, osservando che il giudice non poteva escludere e correggere l’imputazione formulata dal pubblico ministero e che nel contempo, pur emendando l’imputazione del reato commesso a Carmagnola, nel senso di escludere un’aggravante, non aveva rilevato che il furto in abitazione di cui al capo B, risultando aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, presentava una formulazione manifestamente contraddittoria. Ed infatti lo stesso giudice di primo grado dava atto in sentenza che la dicitura dell’art. 624 bis cod.pen. fosse da intendersi come un refuso, dovendosi non tener conto dell’espressione bis.
Osserva il ricorrente che, in forza di questa correzione, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto comunque dichiarare l’incompetenza territoriale di Milano, in quanto rispetto ad un furto monoaggravato risultano più gravi le ricettazioni contestate ai capi CeDe commesse in territorio di Asti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’unico motivo di ricorso è infondato.
La competenza per connessione ex art. 16 cod.proc.pen. deve essere determinata con riferimento al luogo di consumazione del reato più grave.
La Corte di appello ha condiviso la motivazione del tribunale e ha respinto la specifica eccezione di incompetenza territoriale, affermando correttamente che nell’individuare il reato più grave bisogna avere riguardo alle imputazioni come originariamente contestate.
Dall’originale decreto di citazione riportato anche nel ricorso, emerge che il reato di furto contestato al capo A indicava espressamente che l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera era relativa soltanto ad uno dei coimputati, sicché a carico di COGNOME sussisteva una sola aggravante, quella di cui all’articolo 625 numero 5 cod.pen.; il delitto di furto monoaggravato è all’evidenza meno grave di quello di cui all’art. 624 bis cod.pen.
aggravato dall’art. 625 n. 7 cod. pen. che correttamente è stato preso in considerazione per radicare la competenza del Tribunale di Milano.
Ed infatti all’epoca nel caso di delitto di cui all’art. 624 bis cod.pen. aggravat dall’art. 625 cod.pen. la pena andava da 3 a 10 anni, mentre per il reato di furto monoggravato, il trattamento sanzionatorio in vigore era ricompreso tra uno e sei anni.
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non ha considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018 Cc. (dep. 10/07/2018 ) Rv. 273484 – 01) (con riferimento alla competenza per connessione: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782)
Sostiene che la contestazione del reato di furto nelle pertinenze dell’abitazione ex art. 624 bis cod.pen. aggravato dall’esposizione a pubblica fede di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen. e riferito ad un mezzo sottratto da un cantiere era all’evidenza erroneo.
Tale conclusione non può essere condivisa poiché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto di furto di cui all’art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, sensi dell’art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un’autovettura lasciata all’interno di un cortile, liberamente accessibile, un’abitazione). (Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016 Ud. (dep. 29/12/2016 ) Rv. 268626 – 01)
Ne consegue che la difformità della contestazione rispetto alla vicenda accertata non era così evidente e macroscopica da palesarsi alla semplice lettura dell’imputazione, ma poteva emergere solo in seguito alla verifica della dinamica dei fatti.
Deve pertanto, nel rispetto della perpetuato iuridictionis affermarsi che in forza dell’originaria contestazione , che non risultava palesemente erronea nella qualificazione della condotta , il furto ex art. 624 bis cod.pen. aggravato dall’esposizione a pubblica fede, risulta più grave anche rispetto ai delitti di ricettazione contestati ai capi Ce correttamente i giudici di merito hanno affermato la competenza territoriale di Milano , a nulla rilevando che a seguito del giudizio e dell’esame degli atti il GUP abbia provveduto con la sentenza di primo grado a qualificare diversamente il furto come contestato.
2.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. – 12– 1
Roma 10 aprile 2024
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