Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI MONZA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Monza
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/11/2023, il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio nell’ambito del processo nei confronti di COGNOME NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 166, comma 1, d.lgs. n. 58/1998.
Ad avviso della difesa che ha sollevato la relativa eccezione, la competenza per territorio dovrebbe radicarsi in favore del Tribunale di Milano, quale luogo ove si è verificata la consumazione del reato più grave di cui al capo B), da qualificarsi come eventualmente abituale, da individuarsi nella data di ultima sottoscrizione da parte del cliente dell’adesione al contratto di gestione portafoglio investimenti.
La prospettazione difensiva non è stata condivisa dal giudice rimettente, il quale, nel richiamare gli orientamenti della Corte di legittimità espressi in materia, ha individuato la consumazione del reato non nel momento in c:ui l’ultima persona offesa avrebbe sottoscritto il contratto di adesione, bensì in quello in cui è stata realizzata l’ultima condotta effettuata sulla base dell’incarico conferito all’imputat quale “sedicente” promotore finanziario.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 20/01/2024, ha concluso perché sia dichiarata la competenza del Tribunale che procede, ossia quello di Monza.
Con memoria del 23/01/2024, i difensori dell’imputato hanno insistito affinché sia dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, in favore del Tribunale di Milano quale luogo dell’ultima sottoscrizione e adesione (cliente NOME COGNOME, sottoscrizione del 14 settembre 2018).
Con nota del 07/02/2024, la difesa dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Pubblico ministero, ha insistito perché venga dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Monza in favore di quello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di decisione sulla competenza territoriale è inammissibile.
Osserva il Collegio che la Corte di legittimità, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo deg ordinari strumenti normativi (ordinanza motivata di rigetto dell’eccezione;
proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice). (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, COGNOME, Rv. 285.513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285233 – 01; Sez. 1, n. 2062 1. del 12/04/2023, COGNOME, non mass.).
A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e dell ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.
Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rirnessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, COGNOME, non mass.).
2. Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice rimettente, dopo avere esaminato la questione e disatteso, richiamando orientamenti della Corte di legittimità, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sul rilievo che, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 166 d.lgs. n. 58/1998 non è sufficiente soffermarsi alla stipulazione dei singoli contratti ma occorre verificare sino a quando l’incarico da parte dell’imputato sia stato concretamente svolto, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione «in virtù dell’istanza della difesa volta ad esperire lo strumento previsto dall’art. 24 bis c.p.p. e attesa la complessità della questione».
Si è così attribuito all’istituto una non consentita funzione esplorativa, facendosi discendere la rimessione dalla mera formulazione dell’istanza difensiva, in contrasto con la ratio della disposizione volta ad evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti proprio da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione di incompetenza per territorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di decisione sulla competenza territoriale.
Così deciso, il 13/02/2024