Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7342 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7342 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Marino il 03/01/1980;
avverso la sentenza del 09/04/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha disposto il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione in territorio italiano dei provvedimenti di confisca disposti dalla sentenza emessa dal Tribunale della Repubblica di San Marino in data 22 luglio 2020 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e ne ha ordinato l’esecuzione.
L’avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento.
Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, eccepisce che la Corte di appello ha illegittimamente applicato l’art. 731, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha, infatti, fondato il rigetto dell’eccezione di incompetenza proposta dal difensore di COGNOME sull’omessa indicazione da parte del condannato della Corte di appello ritenuta competente per territorio.
Ad avviso del difensore, tuttavia, questo rilievo contrasterebbe con il disposto dell’art. 730 cod. proc. pen., che sancisce, in via residuale, la competenza della Corte di appello di Roma, quando, come nella specie, sia ignoto l’ufficio del casellario di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario estero.
Da nessuna disposizione del codice di procedura penale sarebbe, inoltre, possibile desumere l’onere per il difensore di indicare la Corte di appello competente per territorio; il difensore, peraltro, invoca l’applicazione del criterio residuale sancito dall’art. 731 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente è nato all’estero (a San Marino).
La competenza per il riconoscimento della sentenza di condanna estera spetterebbe, dunque, della Corte di appello di Roma.
La Corte di appello di Ancona, inoltre, avrebbe errato nel radicare la propria competenza in ragione dell’inscindibilità, apoditticamente affermata, delle posizioni di COGNOME e di COGNOME; in questo modo i giudici di appello avrebbero individuato il giudice territorialmente competente per l’esecuzione della confisca disposta nei confronti del ricorrente in via derivata dalla residenza di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con unico motivo il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 731, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo è fondato sotto entrambi i profili dedotti.
3.1. Occorre rilevare, via preliminare, che correttamente la Corte di appello di Ancona ha individuato il giudice italiano competente a dare esecuzione alla richiesta di esecuzione dell’ordine di confisca disposto dal Tribunale di San Marino ai sensi degli art. 730, 731 cod. proc. pen.
La richiesta è, infatti, volta a ottenere il riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali e, segnatamente, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo sottoscritta a Varsavia i116 maggio 2005, ratificata dalla Repubblica italiana il 21 febbraio 2017 (ed entrata in
2 GLYPH
vigore il 1 giugno 2017) e dalla Repubblica di San Marino in data 27 luglio 2010 (ed entrata in vigore il 1 novembre 2010).
Non trova, invece, applicazione nel caso di specie la legge 8 aprile 2024, n. 51, che ha ratificato e dato esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, in quanto è, entrata in vigore in data 19 aprile 2024 e, dunque, successivamente alla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria estera.
3.2. La Corte di appello di Ancona ha rigettato l’eccezione di incompetenza proposta dal difensore di COGNOME sulla base di un duplice rilievo e, segnatamente, in quanto «al rilievo di difetto di competenza non ha fatto seguito l’indicazione di quale Corte di appello diversa da quella di Ancona sarebbe competente per il COGNOME, posto che il COGNOME risulta dagli atti risiedere a Pesaro, ossia nel distretto di Ancona, e … il provvedimento non è scindibile quanto alle posizioni dei due imputati».
Entrambi i profili posti dalla Corte di appello a fondamento delle censure proposte dal ricorrente sono illegittimi.
3.3. Il primo rilievo è solo apparentemente corretto.
L’art. 731, comma 1, cod. proc. pen. sancisce per il riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali la competenza della «corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità l’eccezione di incompetenza territoriale, che non contenga l’indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente (ex plurimis: Sez. 2. n. 12071 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262769 – 01; conf. Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 282371 – 01).
La previsione di una regola di competenza prevista in via suppletiva del legislatore non esime, dunque, la parte che formula l’eccezione di incompetenza dall’onere di indicare il giudice ritenuto competente; nel caso di specie, tuttavia, essendo il ricorrente nato all’estero, come risulta dagli atti, l’unico criterio alternativo applicabile sarebbe quello residuale che fonda la competenza della Corte di appello di Roma.
L’eccezione di incompetenza formulata dal ricorrente, dunque, non poteva essere dichiarata inammissibile per aspecificità.
3.4. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
3 GLYPH
La Corte di appello ha affermato apoditticamente l’inscindibilità del provvedimento di confisca «quanto alle posizioni dei due imputati», senza motivare questa statuizione.
I giudici di appello, inoltre, non hanno chiarito la ragione per la quale, pur a fronte della ritenuta inscindibilità del provvedimento di confisca disposto dall’autorità giudiziaria di San Marino, la competenza radicata debba essere radicata in ragione della residenza di COGNOME e non già del luogo di nascita di COGNOME.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) e, segnatamente, della richiesta di esecuzione dell’ordine di confisca inoltrata dal Tribunale della Repubblica di San Marino, risulta, inoltre, che la confisca per equivalente disposta nei confronti di COGNOME ammonta ad euro 381.574,30 e quella ordinata nei confronti di COGNOME ad euro 15.680,00; non risulta, inoltre, che l’ablazione sia stata disposta su un bene indivisibile.
Questi rilievi dimostrano il vizio di mancanza della motivazione della Corte di appello in ordine alle specifiche censure proposte dal ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà nuovamente motivare sulle eccezioni proposte da parte ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 05/11/2024.