Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1446 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1446 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2022
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE CATANIA nei confronti di:
TRIBUNALE BOLOGNA RAGIONE_SOCIALE
con l’ordinanza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sLantite le conclusioni del PG NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE c.c.A.A.c… >,) t , i RAGIONE_SOCIALE IX t RAGIONE_SOCIALE L volut. RAGIONE_SOCIALE ‘ k La.t.t.e. re gut 2.9 ,52,..t RAGIONE_SOCIALE 60L114112
RITENUTO IN FATTO
Il Collegio è chiamato a pronunziarsi sul conflitto negativo di competenza territorio sorto – in procedura di prevenzione – tra il Tribunale di Catan Tribunale di Bologna.
1.1 In particolare il Tribunale di Catania, nella ordinanza emessa in data 12 a 2022 – che solleva il conflitto negativo – ha evidenziato, in sintesi, che :
il soggetto individuato come portatore di pericolosità è NOME COGNOME imprenditore edile in Imola;
la originaria prospettazione dell’organo proponente è tesa ad inquadrare NOME nella categoria soggettiva tipica di cui all’art.4, comma 1,lettera b), n.159 del 2011, in riferimento alla esistenza di indizi di commissione di un r ricompreso nell’elenco di cui all’art.51, comma 3-bis,cod.proc.pen. ;
il delitto posto a base di detto inquadramento è un tentativo di omic commesso in Faenza in data 8 luglio 2009, in danno di COGNOME NOME, aggravato RAGIONE_SOCIALE& modalità di realizzazione evocative della capacità di intimidazione di RAGIONE_SOCIALE mafiosa (il RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Místerbianco);
NOME è stato coinvolto anche in altri procedimenti penali.
1.2 Ricostruendo, a fini di individuazione della competenza territoriale, il p personologico del COGNOME, si evidenzia che in un procedimento avente ad oggetto l’ipotesi di reato di cui all’art. 74 del DPR n.309 del 1990 risulta: a) ch avrebbe messo a disposizione un capannone sito in provincia di Bologna per un incontro tra gli ipotetici partecipi del gruppo; b) che l’indagine,ove si era ip la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE , è stata oggetto di un provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Catania il 17 marzo 2014 per infondatezza della notizia di reato; c) ch riferimento al tentato omicidio commesso in danno di COGNOME NOME, in Faenza il COGNOME è stato condannato in primo e in secondo grado; d) che COGNOME è stato condannato con sentenza definitiva per fatti di usura ed estorsione comme nei primi anni ’90 in pregiudizio di commercianti della provincia di Ravenna e stato coinvolto in altro procedimento per estorsione, commesso ad Imola sino 2012.
1.3 Ciò posto II Tribunale di Catania osserva che vi è una ‘continuità di azione NOME in territorio emiliano e ciò radica la competenza territoriale in Bolo
Contestualmente alla decisione in punto di competenza il Tribunale dispone i sequestro dei beni intestati o comunque riferibili al NOME.
In precedenza il Tribunale di Bologna, investito in via primaria della compete sulla proposta (datata 9 marzo 2021), aveva affermato, in sintesi (con ordinan del 28 marzo 2022) che:
le attività criminali del NOME sono state poste in essere ‘in s collegamento’ con la famiglia mafiosa dei COGNOME di Misterbianco;
anche in riferimento al reato di tentato omicidio il COGNOME COGNOME stato rite responsabile del fatto unitamente a due esponenti di spicco del ‘RAGIONE_SOCIALE‘
tra i procedimenti pendenti viene indicato quello per partecipazione a RAGIONE_SOCIALE mafiosa e quello per reati tributari commessi in territorio cata tra il 2006 e il 2008 .
Il Tribunale di Bologna evidenzia, in particolare, che anche in riferimento ipotesi di commissione di uno dei delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bi manifestazione di pericolosità – idonea a radicare la competenza territoriale giudice della prevenzione – va ricollegata non già al luogo di commissione del specifico fatto di reato quanto al luogo ove si radica il centro decisional particolare capacità di intimidazione del sodalizio RAGIONE_SOCIALE ‘di riferimento’, nel in esame identificabile in Misterbianco.
Da qui, in presenza di manifestazioni di pericolosità avvenute nel corso del te in luoghi diversi, la individuazione del Tribunale competente in quello di Cata dovendosi considerare anche il fatto che la ‘progettazione’ del tentato omici per quanto risulta dagli atti, è avvenuta in territorio etneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio il conflitto negativo va deciso con attribuzione de competenza al Tribunale di Bologna.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo espresso le altre – da Sez. I, n. 8871 del 18.11.2020, dep. 2021.
In detta decisione si è affermato che, per costante interpretazione maturat questa sede di legittimità già nel vigore dell’art. 4 legge 27.12.1956 n.1423 effetto, tra le altre, di Sez. U. n.18 del 3.7.1996, COGNOME) e ribadita nella vigenza dell’art.5 del d.lgs. n.159 del 2011, la nozione di «dimora» del proposto (cui la
legge ricollega la individuazione della competenza del Tribunale della prevenzione va intesa non già in senso formale quanto in riferimento allo spazio fisico i sono «intervenute le manifestazioni di pericolosità», nel senso che il luogo in le stesse risultano poste in essere (nell’ambito della prospettazione) rad competenza del Tribunale Distrettuale .
Quanto ai criteri da seguire nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericol sociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato da legislatore), si tende da parte della giurisprudenza a ritenere «centrale» attribuzione della competenza, da un lato l’aspetto della più accentuata ‘gra del singolo fatto espressivo di pericolosità (specie se trattasi di fatto i determinare l’attrazione del proposto nell’area della pericolosità cd. qualifica appartenenza ad una organizzazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), dall’altro l’aspetto de «continuità di azione» del soggetto in un dato territorio, criterio, quest’ultim consente di mantenere ferma la competenza del giudice del luogo di ‘abitual pericolosità’ anche in presenza di uno o più fatti di maggiore gravità commessi luogo diverso ma del tutto episodici.
2.1 La suddetta considerazione si fonda sulla natura stessa del giudizi prevenzione, che è essenzialmente «inquadramento di una condizione» e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto; dunque ad essere rilevante è il luog tale complessiva condizione di pericolosità si sia manifestata con maggiore continuità (in tal senso, Sez. I, n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972; nonchè Sez. n. 45380 del 7.7.2015, rv 265255 secondo cui la competenza territoriale, p decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui perico non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina av riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospe dall’autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con car di continuità in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisiv tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità).
Può, pertanto, affermarsi che lì dove la condizione di pericolosità, per c prospettata, includa l’ipotesi della appartenenza ad un sodalizio RAGIONE_SOCIALE la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si trova centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. I , n. 51076 del 4.4.2014, rv 261601), mentre, nelle ipotesi in cui la condizi soggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione (intesa come luogo
soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero più consistente e ripetuto condotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato d maggiore gravità.
2.2 Andando ad applicare nel caso concreto il principio di diritto sin qui espost Collegio ritiene che non può accedersi alla lettura «estensiva» del criterio «centro decisionale» della RAGIONE_SOCIALE (esposta nella decisione emessa d Tribunale di Bologna), criterio dettato per il solo caso dell’art.4 comma 1,1et del d.lgs. n.159 del 2011 (l’ipotesi della appartenenza), alle ipotesi tipiche di commissione di fatti diversi dalla appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE e rientranti n autonoma previsione di legge di cui all’art.4,comma 1,Iett. b), del medesimo te di legge.
Ciò perché nel caso dell’indizio di commissione di un fatto specifico – previsto d legge come reato e contenuto nel particolare elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen. – ad essere dirimente è il criterio penalistico di ‘localizz giurisdizionale’ del fatto medesimo, di cui all’art. 8 cod.proc.pen. .
In caso di delitto tentato, pertanto, va considerato che a fini penali è compe il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commette delitto.
Tale criterio va seguito anche in sede di prevenzione, atteso che rapprese proprio quella «manifestazione esterna» della pericolosità soggettiva che compito del giudice della prevenzione ricostruire e, se del caso, inibire.
2.3 Dunque,la manifestazione esteriore più rilevante della pericolosità soggett del NOME si è manifestata (attraverso la partecipazione al fatto di ten omicidio) nel territorio ricadente nella competenza territoriale del Tribunal Bologna e non in quello di Catania.
A ciò va aggiunto che l’indagine penale per la partecipazione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE mafiosa non ha fornito esiti cognitivi rilevanti (archiviazione assenza di elementi di fatto idonei a sostenere l’accusa) e la stessa proposta ha coltivato – in via di prospettazione – l’ipotesi della appartenenza del Ran al gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Ciò basta ad escludere che la competenza possa radicarsi in territorio diverso quello bolognese e detta soluzione risulta altresì avvalorata dall’ulteriore cr regolativo della ‘continuità di azione’, posto che i fatti di reato di più consistenza risultano parimenti commessi in territorio emiliano.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Sezion per le misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 14 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente