Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30541 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
nel conflitto di competenza tra il Magistrato di sorveglianza di Brescia,
e
il Magistrato di sorveglianza di Catania, nel procedimento nei confronti di
NOMEA.
, nato
a
omissis il om issis
proposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Brescia in data
9/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catania;
letta la nota scritta depositata dall’AVV_NOTAIO, nella sua qualità di difensore di NOME , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28/06/2022, pronunciata in sede di riesame della pericolosità sociale di I COGNOME G.A. COGNOME l, il Magistrato di sorveglianza di Catania dispose la trasformazione della misura di sicurezza del ricovero presso la REMS di omissis in quella della libertà vigilata per la durata di 1 anno, da eseguirsi in Ponte San COGNOME, provincia di Bergamo, ove G.A. si era stabilito nel corso del 2021, secondo quanto riferito dalle Questure di Catania e Bergamo.
1.1. Con successivo provvedimento in data 26/08/2022, il Magistrato di sorveglianza di Brescia dispose la restituzione degli atti a quello di Catania, non constando alcuna effettiva presenza di NOMECOGNOMENOME in provincia di Bergamo.
1.2. Con provvedimento in data 24/09/2022, il Magistrato di sorveglianza di Catania ribadì la competenza dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE sorveglianza di Brescia, ritrasmettendo il fascicolo in questione, senza però sollevare alcun conflitto di competenza.
1.3. Il Magistrato di sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 9/11/2022, ha, invece, sollevato il conflitto, rilevando che se dalla nota della Questura di Catania in data 5/04/2022 si desumevano tracce della presenza di NOMECOGNOME. nel territorio di Bergamo nel 2021 e se dalla nota del 4/05/2022 della Questura di Bergamo si evinceva che NOMECOGNOME NOME aveva dichiarato di voler domiciliare in Ponte San COGNOME, dalla nota in data 9/05/2022 dei Carabinieri di Ponte San COGNOME si apprendeva, invece, che egli era risultato irreperibile nel febbraio 2022 presso il domicilio indicato; che dalla nota del 7/05/2022 dei Carabinieri di Grammichele si evinceva che NOME era stato denunciato dalla Questura di Rimini per condotte illecite recentemente tenute in quei luoghi; e che dalla nota del 7/07/2022 dei Carabinieri di Ponte San COGNOME veniva confermato che NOME era risultato irreperibile nel territorio bergamasco, nonostante le accurate ricerche svolte.
Su tali premesse, non essendo possibile individuare il luogo dell’attuale presenza del libero vigilato, il Giudice remittente ha ritenuto che la competenza territoriale a sovrintendere all’esecuzione di misura di sicurezza personale spetti, in base al criterio stabilito dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l’ha disposta, ovvero a quello di Catania.
Con nota in data 17/11/2022, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha posto in luce che: il fascicolo cartaceo del relativo procedimento è stato inviato al Magistrato di sorveglianza di Brescia, per cui l’Ufficio etneo non è in possesso di alcun documento; la misura di sicurezza del ricovero in REMS, poi trasformata in libertà vigilata presso la comunità terapeutica assistita di COGNOME in omissis dal Magistrato di sorveglianza di Catania, era stata originariamente applicata dal Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 7/12/2017, per poi essere nuovamente aggravata nel ricovero in REMS in data 27/05/2019 dal Magistrato di sorveglianza di Catania, allorché NOME si trovava a Bergamo presso l’abitazione della madre, ove era stata effettuata la notifica per l’udienza del
relativo procedimento; in data 19/5/2020, il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva prorogato, per altri 2 anni, la misura del collocamento in REMS, che non era stata mai eseguita in quanto comunità terapeutica assistita di NOME si era nel frattempo allontanato dalla omissis per ignota destinazione; in data 28/06/2022 il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva disposto la trasformazione della misura di sicurezza dal ricovero in REMS alla libertà vigilata presso la propria abitazione in Bergamo, ove NOME era stabilmente domiciliato, essendo stato controllato e ripetutamente denunciato dalle Forze dell’ordine di quel territorio e avendo eletto domicilio in Ponte San COGNOME, sito in provincia di Bergamo.
In data 14/04/2023 è pervenuta la requisitoria scritta presentata Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catania.
3.1. In data 28/04/2023 è pervenuta in Cancelleria una nota scritta a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME.A. , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l’intervento della Corte di cessazione.
Sempre in premessa, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dal Giudice remittente, secondo il condiviso indirizzo giurisprudenziale di legittimità la competenza a sovrintendere all’esecuzione di misura di sicurezza personale ordinata successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l’ha disposta, quando, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell’interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l’assenza in quel luogo di una residenza o di un domicilio effettivo (così Sez. 1, n. 13795 del 13/03/2015, Vampo, Rv. 262890 – 01).
2.1. Nel caso in esame, se per un verso COGNOME NOME COGNOME ha dichiarato di voler eleggere domicilio in Ponte San COGNOME (INDIRIZZO), INDIRIZZO, deve, per altro verso, rilevarsi che secondo quanto riferito dal Magistrato di sorveglianza di Brescia i successivi accertamenti svolti dalle Forze dell’ordine operanti nel territorio bergamasco non lo hanno reperito nel domicilio indicato, senza che sia stata
individuata un’altra effettiva dimora del soggetto in quel territorio. Ne consegue che, in applicazione del ricordato principio di diritto, la competenza deve essere attribuita al Magistrato di sorveglianza che aveva disposto, da ultimo, la misura della libertà vigilata.
Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del Magistrato di sorveglianza di Catania, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi del condannato.
PER QUESTI MOTIVI
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in data 2/05/2023
Il Consigliere estensore
Presidente