Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44021 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Matera nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA,
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Romania DATA_NASCITA,
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA,
Mocanu NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Ginosa il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nata in Svizzara DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Policoro il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Montalbano ionico il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Corigliano Calabro il DATA_NASCITA,
NOME, nata a Gela il DATA_NASCITA,
visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME NOME e di NOME, che conclude per la affermazione della competenza del Tribunale di Taranto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10.05.2023 il Tribunale di Matera, in Composizione Collegiale, ha disposto, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., il rinv pregiudiziale del procedimento nr. 1165/18 R.G.N.R. dinanzi alla Corte di Cassazione per decidere sulla eccezione, di incompetenza territoriale del Tribunale di Matera rispetto a quello di Taranto;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale: osserva che nel provvedimento del Tribunale si fa espresso riferimento al fatto che la questione era già stata scrutinata dal collegio nell’ordinanza pronunciata all’udienza del 21.12.2021; aggiunge che proprio tale circostanza rende irrilevante che all’udienza del 15.3.2023 la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata rinnovata a causa della diversa composizione del collegio;
la difesa di COGNOME NOME ha trasmesso una memoria difensiva in cui insiste sulla eccezione di incompetenza per territorio sollevata sul presupposto secondo cui il più grave delitto di estorsione aggravata di cui al capo d), commesso in Laterza (il relazione al quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera aveva già disposto lo stralcio con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto) è connesso oltre che a quello di cui al capo b) (anch’esso stralciato), anche a tutti gli altri, sia ai sensi dell’art. 12, lett. c) cod. proc. pen., sia profilo probatorio, ai sensi dell’art. 371 co. 2 lett. b) cod. proc. pen.; rilevato l’eccezione, già respinta dal GUP del Tribunale di Matera con l’ordinanza del 16.07.2021 e dal Collegio, in parziale diversa composizione, con l’ordinanza del 21.12.2022, era stata riproposta all’udienza del 15.03.2023, a seguito di mutamento del Collegio e della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 10.10.2022, con contestuale richiesta di remissione alla Corte di Cassazione in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., insiste nel suo accoglimento: condivide l’ordinanza del 15.03.2023, secondo cui il Tribunale, con l’ordinanza del
21.12.2022, era caduto in errore ritenendo che “… pur laddove dovesse opinarsi una vis attractiva del reato più grave avrebbe dovuto radicarsi la competenza per territorio di questo Tribunale avendo il P.M. contestato al capo e) il medesimo reato di cui agli artt. 110, 629 c. 1 e 2 cod. pen. a NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE commesso in Matera in epoca antecedente – dal 24.05.2018 al 13.6.2018 rispetto a quello contenuto al capo d) ..”, in quanto dalla lettura degli atti (ovver il verbale di incidente probatorio del 7.2.2019 di COGNOME NOME ed il verbale di sit del 28.08.2018 in quella sede acquisito) risulta che la data di commissione del reato di cui al capo d) è certamente antecedente rispetto a quella di cui al capo e), risalendo la relativa condotta al 2017 (e non già al 27.08.2018 come indicato nella imputazione); rileva che, in ordine alla sussistenza della connessione qualificata, ai sensi dell’art. 12, lett. c) cod. proc. pen., presupposto di operatività dell’art. 16 cod. proc. pen. e, pertanto, della vis attractiva del Giudice competente per il reato più grave anteriormente commesso – tra il reato di cui al capo d) – già trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di Taranto, unitamente al capo b), e tutti gli altri reati contestati nel presente procedimento non può non tenersi conto della circostanza che il reato associativo di cui al capo a) ricomprende, tra i reati fine del programma criminoso – anche l’estorsione aggravata di cui al capo d), cioè quella di competenza del Tribunale di Taranto, disvelando una indubbia connessione qualificata tra gli stessi e quelli che, a pari della estorsione, rientrano in tale programma, come dettagliatamente descritto in imputazione al capo a); contesta i richiami giurisprudenziali operati dal GUP ribadendo che il reato di cui al capo d), contestato a COGNOME NOME e a NOME, è quello più grave di tutti gli altri reati oggetto de procedimento e vi è connesso, sia sotto il profilo teleologico che probatorio in forza della regola prevista dall’art. 16 cod. proc. pen. esplicando una forza attrattiva, relativamente alla competenza territoriale, in relazione a tutti gli altri; richiam ancora, l’arresto delle Sez. U., n. 53390 del 26.10.2017, confl. Comp. in Proc. RAGIONE_SOCIALE altri, Rv 271223) sottolineando l’esigenza di una trattazione unitaria di reati connessi, pur contestati anche solo in parte ai medesimi soggetti, ove si consideri che, in ipotesi di cognizione da parte di Giudici diversi, si avrebbe una duplicazione di processi con inutile dispendio di forze e di energie; evidenzia, ancora, come il vincolo teleologico debba essere verificato dal punto di vista oggettivo ben potendo esserne la spia l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. con la relativa finalizzazione della condotta entrata nella sfera soggettiva del dolo dell’agente; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. la difesa della costituita parte civile NOME ha trasmesso una memoria difensiva insistendo per la tempestività dell’eccezione e sollecitando la Corte ad adottare il sollecitato provvedimento: richiama, a tal proposito, le SS.UU.
n. 41736 del 2021 insistendo sul fatto che il rinvio pregiudiziale si configura come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale con evidente natura anticipatoria e preventiva; segnala che, nel caso di specie, vi è una competenza per “stralcio ” radicatasi in due diversi tribunali, Taranto e Matera, seppur per reati diversi, ma, come ritenuto dall’ordinanza de qua, connessi tra loro, quasi a determinare un conflitto ex artt.28 e 30 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Matera, con ordinanza del 10.5.2023, vagliando l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da alcune delle difese con contestuale rimessione della questione alla Corte di Cassazione, ha disposto in tal senso e, per l’appunto, ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione sulla questione di competenza per territorio in ordine ai reati per i quali procede.
Nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Tribunale ha richiamato l’errore in cui, a suo avviso, era incorso il collegio nella precedente composizione quando, a fronte della medesima eccezione, aveva affermato la propria competenza per territorio sul rilievo secondo cui la vis actractiva (ai fini della competenza per connessione) del più grave delitto di estorsione aggravata non poteva aversi riguardo alla contestazione contenuta al capo d) (delitto contestato a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME e trasmesso, per connessione, al Tribunale di Taranto) in quanto commesso in data successiva rispetto a quello, di pari gravità, di cui al capo e) (commesso, come indicato nella relativa contestazione, dal 24.5.2018 al 13.6.2018).
Ha precisato, infatti, che dalla lettura del verbale di incidente probatorio di NOME, si evince che il delitto di cui al capo d) sarebbe stato commesso nel 2017 e non già nel 2018, che, invece, è la data di accertamento e, dunque, in data antecedente rispetto a quello di cui al capo e).
Tanto premesso, due sono le questioni che occorre affrontare.
1. La prima, sollevata dalla Procura AVV_NOTAIO, riguarda la “(in)tempestività” del rinvio pregiudiziale che, alla luce della formulazione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., va disposto entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; ne conseguirebbe che, una volta aperto il dibattimento, tale possibilità è preclusa anche laddove, come avvenuto nel caso di specie, il procedimento sia “regredito”
alla fase antecedente a causa del mutamento nel frattempo intervenuto nella composizione del collegio giudicante.
Ebbene, ritiene il collegio che questa lettura non possa essere condivisa.
Le SS.UU. “COGNOME“, come noto, hanno analiticamente ripercorso ed analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della “regressione” del processo ad una fase antecedente la apertura del dibattimento.
In quella occasione, infatti, la Corte ebbe modo di chiarire che “… a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)” specificando, ulteriormente, che “… pertanto – ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, COGNOME Mita, Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Conti, Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)”.
Nel caso in esame, in effetti, si è verificata esattamente l’evenienza segnalata dalle SS.UU. nel passo della motivazione sopra riportato: la questione di (in)competenza per territorio era stata tempestivamente (ovvero entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.) (ri)proposta dalle difese (che la avevano già doverosamente sollevata in sede di udienza preliminare) e, come accennato, era disattesa con ordinanza resa dal Tribunale in data 21.12.2021; una volta mutata la composizione del collegio, il processo era dunque “regredito” alla fase degli atti preliminari con la conseguenza per cui il Tribunale ben poteva prendere in esame la questione proprio in quanto tempestivamente proposta e che, tuttavia, ha potuto e dovuto affrontare alla luce del quadro normativo nel frattempo “arricchitosi” dalla previsione introdotta dal D. Lg.vo 150 del 2022 entrato in vigore il 30.12.2022.
Decidendo sull’eccezione, infatti, il Tribunale ha dovuto prendere atto che le difese avevano a loro volta “integrato” la precedente eccezione con la richiesta di rimessione della questione alla S.C., come espressamente previsto dalla disposizione di nuovo conio.
……… ‘, t 7, In definitiva, essendo stata la questione già tempestivamente proposta, il nuovo collegio era legittimato a decidere su di essa dovendo a quel punto, applicare, sotto ogni profilo, la normativa nel frattempo entrata in vigore, i
coerenza con il principio tempus regit actum, operante in ambito processuale; diversa sarebbe stata la soluzione qualora l’eccezione non fosse stata tempestivamente proposta atteso che la “regressione” del processo non avrebbe allora consentito di superare la preclusione processuale già perfezionatasi con riguardo alle questioni da dedurre entro e non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen..
Tanto premesso in punto di tempestività del rinvio, rileva il collegio ch> a prospettazione difensiva (espressamente condivisa dal Tribunale) è viziata in diritto.
L’entrata in vigore della riforma “Cartabia”, avendo introdotto lo strumento del rinvio pregiudiziale, non ha tuttavia modificato il sistema codicistico e, in particolare, le norme dettate in materia di definizione della competenza per territorio.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 21 comma 2, cod. proc. pen. l’incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita, qualora – nei processi per i quali sia prevista l’udienza preliminare, ivi già dedotta – entro e non oltre il termine stabilito dall’art. 491 comma 1 cod. proc. pen..
Tanto premesso, questa Corte ha più volte e costantemente ribadito che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle prove assunte in dibattimento o di elementi emersi circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le “questioni preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Sez. 4 – , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, COGNOME, Rv. 247745 – 01 secondo cui l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa; conf., in tal senso, Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, COGNOME, Rv. 269212 – 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, COGNOME, Rv. 258149 – 01).
In altri termini, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla
competenza già affermata, la quale, in base al principio della “perpetuato iurisdictionis”, va determinata con criterio “ex ante”, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (cfr., ancora, ; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, COGNOME Garcia, Rv. 255498 -01); tant’è che anche il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex antea, riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (cfr. ancora, recentemente, Sez. 2 – , n. 14557 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281067 – 01).
Nel caso di specie, le difese ed il Tribunale hanno invocato, a sostegno della competenza del Tribunale di Taranto, la vis actractiva del delitto di cui al capo d), già trasmesso a quella A.G., sulla scorta delle emergenze dell’incidente probatorio che, come è pacifico, rappresenta una anticipazione della istruttoria dibattimentale, destinate ad essere oggetto di valutazione in quella sede e, dunque, insuscettibili di influire sulla decisione in punto di competenza per territorio.
Consegue che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza di remissione, il reato più grave tra quelli oggetto della imputazione e destinato perciò ad “attrarre” tutti gli altri (residui) è quello di cui al capo e), commesso i Scanzano Ionico, ricadente nel Circondario del Tribunale di Matera di cui va affermata la competenza.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Matera.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 19.9.2023