Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale proposto dal TRIBUNALE MODENA con l’ordinanza del 09/06/2023 Vel i R1131» nel procedimento penale a carico di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, ha rimesso alla Corte di cassazione la questione relativa alla determinazione della competenza territoriale per i fatti oggetto di contestazione nei confronti di NOME COGNOME (art. 640 cod. pen.). In particolare, in assenza di richiesta dell’imputato di rimessione della questione alla Corte di casssazione, sentiti il Pubblico ministero e la parte civile che si opponevano al rinvio pregiudiziale, il Tribunale ha rilevato che: – la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro aveva sollevato ex art. 54 cod. proc. pen. conflitto negativo di competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti di cui al presente processo al Pubblico ministero ritenuto competente ed individuato nella Procura della Repubblica di Modena; – la scelta della Procura della Repubblica di Pesaro poneva a fondamento della sua “decisione” il luogo nel quale veniva effettuata la consegna della merce; – l’eccezione di incompetenza territoriale proposta
dalla difesa aveva richiamato dati probatori contenuti nel fascicolo di indagine preliminare non ostensibili al Tribunale, con sperequazione della base cognitiva di cui l’organo giudicante dispone rispetto a quella della Procura di Pesaro che sollevava conflitto negativo di competenza territoriale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Comunque la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Nel delimitare il perimetro del nuovo istituto introdotto dalla c.d. legge Cartabia è bene sottolineare che questa Corte ha già evidenziato che qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. (Sei. 1, n. 31660
del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 236368-01).
2.2. Si è anche chiarito che: “il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza O meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare “valutazione-filtro” sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli RAGIONE_SOCIALE casi, e dunque nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa” (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01).
In tal senso si è chiarito che non possono essere rinviate alla Corte di cassazione questioni che implichino all’evidenza, come nel caso in esame, ricostruzioni fattuali non consentite in questa sede (Sez. 6, n. 31809 del 21/07/2023, T., Rv. 285089-01), così come si è sottolineato che la ordinanza di rinvio pregiudiziale deve essere articolata e compiuta con chiara considerazione della serietà della questione (Sez. :3, n.41594 del 06/07/2023, Gup/Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01).
In RAGIONE_SOCIALE termini la valutazione di ammissibilità consegue alla effettiva ricostruzione e motivazione da parte del Tribunale della propria determinazione, analizzando la questione con delibazione di non manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Tribunale di Agrigento, Rv. 285333-01).
Dunque, è necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
Occorre, quindi, che il provvedimento sia adeguatamente motivato, atteso che ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione e se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere “esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte” (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01).
2.3. Si è in conclusione ripetutamente evidenziato che: – se il giudice si ritiene competente, deve procedere; – se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.
Dunque “il giudice, che non si ritiene incompetente, perché RAGIONE_SOCIALEmenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione dì competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione” (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/202:3, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01).
2.4. Ciò premesso, occorre considerare come l’ordinanza del Tribunale di Modena non rispetti i requisiti di ammissibilità sopra richiamati, caratterizzandosi per una sostanziale confusione espositiva e genericità nella proposizione della questione di competenza.
Come correttamente evidenziato dalla Procura Generale il giudice si è limitato ad indicare le ragioni della propria incertezza ai fini del decidere, svolgendo considerazioni che non sono corrette in diritto, dovendo il giudice valutare il tema della competenza in base all’atto fondamentale a tal fine e, cioè, la contestazione sollevata in sede di esercizio dell’azione penale.
Ne consegue che non è correttamente motivata nemmeno l’impossibilità di risolvere diversamente la questione della competenza (profilo anch’esso necessario ai sensi dell’art. 24 bis cod.proc.pen.). Infine, come sottolineato anche nella requisitoria dalla Procura generale, non sembra ricorrere l’ipotesi obbligatoria ex art. 30, comma 2 cod.proc.pen., in assenza di qualsiasi chiara indicazione e riscontro, anche documentale, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Modena, quanto alla ricorrenza nel caso in esame di “conflitto negativo di competenza territoriale ex art. 54 cod.proc.pen.”. Al contrario, dalla seppur generica enunciazione del Tribunale di Modena, sembra che la Procura di Pesaro si sia ritenuta incompetente, trasmettendo gli atti alla Procura di Modena, che, senza sollevare contrasto, aveva invece condiviso le considerazioni svolte dall’ufficio remittente, esercitando l’azione penale.
2.5. Occorre, inoltre, considerare come del tutto eccentrico appare il richiamo a dati probatori contenuti nel fascicolo di indagini preliminari. Come sopra evidenziato, il giudice avrebbe dovuto procedere a valutare l’eccezione di incompetenza proposta dalla parte (che non aveva richiesto la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen.) sulla base della contestazione e in tale contesto chiarire se si ritenesse competente o meno, e solo nella prima ipotesi in caso di serietà della questione eventualmente utilizzare lo strumento di cui all’art. 24-bis cod. proc. peri. motivando le ragioni della sua scelta e esplicitando la sua posizione quanto alla eccezione sollevata, circostanze queste del tutto assenti nel caso in esame.
2.6. In conclusione si deve evidenziare come il ricorso proposto si caratterizzi per essere stata sollevata la questione con massima genericità, anche considerato che il Tribunale ha del tutto omesso di indicare la fattispecie per la quale si procede, sicché nel caso in esame si sarebbe potuto procedere anche ai sensi dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. in considerazione della palese inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento. In tali casi è difatti possibile procedere senza formalità di procedura alla dichiarazione d’inammissibilità dell’atto introduttivo, non essendo necessario procedere a valutazioni ulteriori in merito alla questione sollevata. Si deve, infatti, considerare che in materia opera, in virtù del rinvio dell’art. 24-bis, comma 3, cod. proc. pen. alle forme previste dall’art. 127 del codice di rito, ed in difetto di una diversa previsione speciale, la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 127 cod. proc. pen., a norma del quale “l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata
dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito”. Ne consegue che quando il ricorso difetti totalmente di specificità, come nel caso in esame, in considerazione dell’omessa indicazione del reato in ordine al quale si procede e della compiuta esposizione delle eventuali ragioni che possano legittimare il rinvio, ricorre una oggettiva incertezza delle ragioni del rinvio, che non possono essere enucleate d’ufficio da questa Corte.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Modena alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio. Così deciso il 31 ottobre 2023.