Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14623 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14623 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2019
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Caltagirone nei confronti del Tribunale di Gela;
Con l’ordinanza emessa il 09/11/2018 dal Tribunale di Caltagirone;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 09/02/2015 il Tribunale di Gela, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dichiarava la sua incompetenza a pronunciarsi sul reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., commesso da NOME COGNOME a Niscemi il 04/08/2013, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone.
A seguito della citazione a giudizio dell’imputato, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, alla quale il procedimento era stato trasmesso, il processo transitava davanti al Tribunale di Caltagirone, che, all’udienza del 26/10/2018, declinava la propria competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Nell’emettere il provvedimento declinatorio, il Tribunale di Caltagirone evidenziava che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, i reati commessi nel territorio di Niscemi, per i quali in passato era competente il Tribunale di Caltagirone, rientravano nella competenza del Tribunale di Gela.
Ne discendeva che, risultando il procedimento in questione pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela nell’ottobre 2013, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 155 del 2012, avvenuta il 13/09/2013, la competenza territoriale a procedere nei confronti di NOME COGNOME doveva essere individuata nel Tribunale di Gela, rientrando il territorio di Niscemi, alla predetta data, nella competenza dello stesso Tribunale.
Ne discendeva la competenza territoriale del Tribunale di Gela, in relazione alla posizione dell’imputato NOME COGNOME donde la proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione processuale del medesimo fatto loro deferito.
Nel caso in esame, tanto il Tribunale di Gela quanto il Tribunale di Caltagirone denegavano la propria competenza territoriale, in relazione al procedimento pendente nei confronti di NOME COGNOME per reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., commesso a Niscemi il 04/08/2013.
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso, il principio di diritto secondo cui: «In tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano già “pendenti” davanti al tribunale che costituisce sede principale, con conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cognizione, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute agli uffici del pubblico ministero presso di esso entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14» (Sez. 1, n. 20344 dell’08/04/2014, COGNOME, Rv. 259799; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 55022 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 271898).
Questo consolidato orientamento ermeneutico trae il suo fondamento dalla previsione dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2014, che stabilisce: «La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero».
Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata con l’art. 9, comma 2ter, d.lgs. n. 155 del 2012, che prevede: «La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quel cui all’articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all’articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale».
In questa cornice normativa, deve rilevarsi che la notitia criminis che dava origine al procedimento nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’a 612, comma secondo, cod. pen., veniva iscritta nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela nell’ottobre 2013, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 155 del 2012, che aveva luogo il 13/09/2013. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto degli artt. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2014 e 9, comma 2-ter, d.lgs. n. 155 del 2012, la competenza territoriale a procedere nei confronti di COGNOME doveva essere individuata nel Tribunale di Gela, rientrando il territorio di Niscemi, nel quale i reato ascritto all’imputato era stato commesso, alla data del 13/09/2013, nella competenza dello stesso Tribunale.
3. Per effetto di tali considerazioni, sussiste il conflitto negativo competenza dedotto, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Gela, al quale dispone inviarsi gli atti. Così deciso il 07/02/2019.