Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3424 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE ROMA
con l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi la competenza a decidere al Tribunale di sorveglianza di Roma, con la conseguente trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sull’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Trani del 5 dicembre 2017, divenuta definitiva, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso nel 2014.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva evidenziato che, dalla documentazione in atti, risultava che il condannato, al momento della presentazione dell’istanza, era stato ammesso al piano provvisorio di protezione in qualità di collaboratore di giustizia, circostanza che, ai sensi dell’art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazione, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), determinava la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Con successivo provvedimento del 9 maggio 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di sorveglianza di Bari a decidere sull’istanza, evidenziando che la Commissione centrale per le speciali misure di protezione aveva deliberato la revoca del programma provvisorio di protezione nei confronti del condannato, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Potenza.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 24 settembre 2024 solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la revoca del programma provvisorio di protezione (deliberato 1’8 aprile 2021) era avvenuta il 18 maggio 2022, in data, quindi, successiva alla presentazione dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento avviato da COGNOME in ordine alla richiesta di applicazione di misura alternativa, con ciò determinando la
stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che, in forza del principio della perpetuati° jurisdictionis, la competenza per territorio del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui subentri, dopo la presentazione della richiesta iniziale, la rimessione in libertà del soggetto (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 275317).
Pertanto, la revoca del programma provvisorio di protezione nei confronti del condannato da parte della Commissione centrale per le misure speciali di protezione non era idonea a far venir meno il radicarsi della competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma al momento della presentazione della domanda.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 04/12/2024