Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31278 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
RAGIONE_SOCIALE LECCE nei confronti di:
TRIBUNALE SALERNO
con l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Salerno e la trasmissione degli atti a tale Ufficio
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 19/03/2025, la Corte di appello di Salerno declinava la propria competenza territoriale a decidere sull’appello proposto da NOME COGNOME, GLYPH NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di confisca del 20/11/2023 del Tribunale di Salerno, sez. Misure di prevenzione, GLYPH che annullava, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Taranto per l’ulteriore corso ai sensi dell’art. 10 comma 2 bis in relazione all’art. 7 comma 10 quater primo periodo, d.lgs. 159 del 2011.
Nel ritenere fondata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa di COGNOME la Corte salernitana evidenziava come il procedimento penale di cognizione (n. 9763/2018 RGNR), originariamente iscritto a carico dei tre proposti (COGNOME, COGNOME e COGNOME) per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. fosse stato definito dal Tribunale di Salerno con sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Taranto, ove era pendente il procedimento principale, n. 9283/2015/21 RGNR. Conseguiva, secondo la valutazione operata dai Giudici territoriali che «anche la competenza territoriale del procedimento di prevenzione non può che radicarsi presso l’AG di Taranto nel cui distretto sarebbero state poste in essere le manifestazioni di pericolosità assunte come rilevanti agli effetti della proposta».
Il Procuratore della Repubblica di Taranto in data 24/04/2025 avanzava la richiesta di rinnovazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione al Tribunale di Lecce che, con ordinanza del 06/05/2025, sollevava il conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 28 e ss. cod. proc. pen..
In particolare, il Tribunale di Lecce, dopo avere ripercorso l’iter inerente il procedimento di prevenzione, evidenziava come il decreto di sequestro n. 1/23 emesso dal Tribunale di Salerno il 26/01/2023 fosse da considerarsi ormai definitivo, essendosi esauriti i mezzi di impugnazione, e che, pertanto, l’oggetto della pronuncia di annullamento da parte della Corte di appello di Salerno fosse il successivo provvedimento di confisca n. 32/2023, emesso dal Tribunale di Salerno il 20/11/2023. Conseguentemente, il Tribunale leccese ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la norma di cui all’art. 7 comma 10 quater d. Igs. 159 del 2011, dovendosi invece fare riferimento all’art. 27, comma 6 bis, d. Igs. 159 del 2011.
I Giudici remittenti hanno quindi contestato l’individuazione della competenza territoriale operata dalla Corte salernitana, evidenziando innanzitutto come, nel corso dell’iter procedimentale inerente il sequestro di prevenzione, sotteso alla pronuncia di confisca, la Corte di legittimità, investita dal ricorso dei proposti avverso il decreto
della Corte di appello di Salerno confermativo del provvedimento di sequestro, con sentenza n. 12699 del 08/11/2023, avesse dichiarato inammissibile il motivo con il quale era stata sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale (perché non dedotto in appello e del tutto generico): la questione sulla competenza territoriale doveva quindi ritenersi ormai definita e non più riproponibile nell’ambito del procedimento relativo alla confisca, in cui la competenza per territorio è determinata da quella della fase del sequestro.
Secondariamente, osservava il Tribunale come l’eccezione di incompetenza territoriale fosse stata tardivamente sollevata innanzi al Tribunale di Salerno che, con ordinanza dettata a verbale all’udienza 12/06/2023, ne aveva dichiarato l’inammissibilità.
I Giudici remittenti censuravano quindi la “sorprendente” motivazione con la quale la Corte di appello di Salerno aveva ritenuto l’eccezione tempestiva sul presupposto che la fase introduttiva del procedimento, iniziato il 27/04/2023, non si fosse conclusa in quella data, e che il rinvio al 12/06/2023, udienza nel corso della quale l’eccezione veniva formulata, non precludesse alle parti di sollevare l’eccezione senza incorrere nel termine decadenziale di cui all’art. 7 comma 10 bis d.lgs. 159 del 2011.
Nel merito, si osserva nel provvedimento di rimessione come Salerno sia il luogo dove si è manifestata la pericolosità dei proposti; questi ultimi sono stati, in particolare, ritenuti socialmente pericolosi ex art. 1 lett. b) d. Igs. 159 del 2011, in quanto evasori fiscali seriali, nel campo della compravendita di carburanti agricoli. Ebbene, argomenta il Tribunale come NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti residenti o domiciliati nella provincia di Salerno, avevano condotto negli anni un commercio illecito di carburanti attraverso l’utilizzo strumentale di varie società, tutte aventi sede nella provincia di Salerno, dove gestivano un deposito di carburante – anch’esso con sede nella provincia salernitana; i proventi illeciti delle condotte delittuose confluivano poi in conti correnti accesi presso filiali di istituti di credito, sempre nella provincia di Salerno.
Doveva pertanto ritenersi ininfluente la circostanza che il procedimento penale instaurato a carico dei proposti fosse stato attratto alla competenza del Tribunale di Taranto in quanto si era ritenuto che i proposti facessero parte di un più ampio sodalizio criminale il cui centro decisionale era stato individuato in Taranto.
E ciò sulla base di molteplici ragioni: errato era innanzitutto il riferimento operato dalla Corte di appello di Salerno alla giurisprudenza di legittimità che ancora la competenza del procedimento di prevenzione al luogo in cui la forza intimidatrice di un sodalizio si manifesta, trattandosi di principio elaborato solo con riferimento alle ipotesi di pericolosità qualificata; nelle associazioni di tipo semplice, deve invece ritenersi che sia la serialità nella commissione degli affari illeciti a svolgere un ruolo
essenziale: il criterio da applicare è quindi quello della continuità che radica la competenza nel luogo in cui si è manifestata la maggior parte delle condotte rilevanti, ovvero, nel caso di specie, la provincia di Salerno.
Il sostituto COGNOME Procuratore Generale, NOME COGNOME nel ritenere condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale di Lecce nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari la competenza della Corte di appello di Salerno e disponga trasmettersi gli atti a tale Ufficio.
Con memoria, il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ha chiesto che questa Corte si pronunci anche in ordine alla perdita di efficacia del decreto di sequestro n. 1/2023, emesso dal Tribunale di Salerno. Con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Lecce, la Difesa ritiene di allinearsi alle deduzioni svolte nell’ordinanza di rimessione, avendo altresì chiarito di non avere mai sollevato eccezione di incompetenza territoriale che era stata sollevata dalla sola difesa si NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza in capo al Tribunale di Salerno.
Appare dirimente la considerazione che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla sola difesa di NOME COGNOME nel corso del procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di Salerno, fosse intervenuta dopo l’esaurimento della fase introduttiva, con conseguente intervenuta decadenza, ex art. 7 comma 10 bis d. Igs. 159 del 2011.
L’esame dei verbali ha infatti consentito di acclarare che il procedimento di prevenzione aveva avuto inizio innanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Misure di prevenzione, all”udienza del 27 aprile 2023: nel corso di detta udienza veniva concluso l’accertamento della regolare costituzione delle parti, essendosi anche dato atto della regolarità delle notifiche. In seno al verbale si dava poi atto dell’avvenuto deposito di memorie difensive e della conseguente richiesta del Pubblico Ministero di rinvio dell’udienza per controdeduzioni. Il Collegio disponeva il rinvio all’udienza del 12 giugno 2023, e, a tale udienza il Pubblico Ministero insisteva per l’accoglimento della proposta; successivamente il difensore di COGNOME «per la prima volta in questa sede»
eccepiva l’incompetenza territoriale; il P.M. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’eccezione. Il Tribunale, con ordinanza dettata a verbale, dichiarava l’inammissibilità dell’eccezione «in quanto si tratta di questione che andava eccepita appena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti, a norma del comma 10 bis dell’alt 7, il che non è avvenuto all’udienza del 27/4/23».
Si appalesa pertanto erroneo quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Salerno che, in seno all’ordinanza declinatoria della propria competenza, osservava come la fase introduttiva del procedimento, iniziata il 27/04/2023, non fosse ancora conclusa all’udienza successiva, il 12/06/2023.
La fase introduttiva si era infatti certamente esaurita all’udienza 27/04/2023, con la verifica della regolare costituzione delle parti, ed il rinvio era stato disposto, su richiesta del P.M. per consentirgli di controdedurre nel merito alle deduzioni difensive contenute nelle memorie depositate.
L’intervenuta decadenza dal sollevare eccezione di incompetenza territoriale, correttamente rilevata dal Tribunale di Salerno, precludeva alla parte di poter riproporre la questione in appello.
L’errore in cui è incorsa la Corte di appello salernitana nel ritenere tempestiva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla sola difesa COGNOME riverbera i suoi effetti sulla decisione di annullamento del decreto di confisca, che si ancora esclusivamente all’ordinanza declinatoria di incompetenza.
La determinazione della competenza in capo al Tribunale di Salerno travolge quindi anche l’annullamento del decreto di confisca n. 32/2023, emesso dal Tribunale di Salerno del 20/11/2023, erroneamente disposto quale conseguenza dell’errato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale.
Conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Salerno, per la decisione sugli appelli proposti avverso il decreto di confisca n. 32/2023, emesso dal Tribunale di Salerno del 20/11/2023.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 4 luglio 2025
CORTE SUPREMA Di C,-.5′.1.?
Prirruì Sezione Pelck.a , :
Depositata in RAGIONE_SOCIALE
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