Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46461 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Barga il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 del Giudice di pace di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sente impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lucca dichiarava la propri incompetenza territoriale a conoscere del reato di cui all’art. 582 cod. pen., as ad NOME COGNOME, per essere il reato stato commesso nella circoscrizio territoriale del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana, e disponeva trasmissione degli atti al pubblico ministero, ossia al Procuratore della Repubb presso il Tribunale di Lucca, al cui circondario appartengono entrambi gli uffici giudice di pace.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica anzidetto, denunciando mediante unico motivo l’abnormità del provvedimento.
Secondo il ricorrente, i rapporti tra uffici del giudice di pace rientran medesimo circondario di tribunale non sarebbero riconducibili all’istituto de competenza per territorio.
La traslazione delle cause dall’ufficio avente sede nel capoluogo d circondano all’ufficio periferico, o viceversa, andrebbe disciplinata second medesimi criteri che presiedono alla distribuzione degli affari penali tra la principale del tribunale e la sezione distaccata; criteri che contemplano l’inter del presidente del tribunale ed escludono ogni ipotesi di regressione del procedimento.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma camerale, ai sensi dell’a 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto contro sentenza emessa al dibattimento, avrebbe dovuto essere inserito nel ruolo dell’udienza pubblica.
La disfunzione procedurale rimane purtuttavia priva di concreto rilievo, non avendo le parti (il Procuratore AVV_NOTAIO presso questa Corte e la dife ritualmente avvisate della fissazione della camera di consiglio, eccepito alcunc sul punto, né avendo esse avanzato la richiesta di discussione orale, a nor dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicem 2020, n. 176, in difetto della quale il rito si sarebbe comunque convertito n trattazione scritta con contraddittorio cartolare, nella specie regolarm assicurato.
La sentenza impugnata non è affetta da abnormità.
2.1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabell allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in seguito più volte rivis aggiornata, «con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamen indicato», come stabilisce l’art. 2, comma 1, della legge stessa. Con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, senti consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi dista (art. 2, comma 2).
I «circondari», richiamati dalla menzionata disposizione di legge rappresentano le autonome circoscrizioni territoriali del giudice di pace, possono essere coincidenti con i «circondari» dei tribunali ordinari, ovvero posson avere, rispetto al tribunale, dimensione infracircondariale. Esistono inf circondari di tribunale ripartiti in più uffici del giudice di pace, ciascuno giurisdizione su un ambito territoriale, chiamato esso stesso circondario, che è una porzione del circondario maggiore. Le circoscrizioni territoriali del tribuna del giudice di pace, pur identicamente denominate, sono dunque concettualmente ben distinte tra loro.
2.2. Il circondano del Tribunale di Lucca, in particolare, comprend attualmente il circondario del Giudice di pace di Lucca e quello del Giudice di pa di Castelnuovo di Garfagnana.
L’Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana ha una storia articolata. Istituito n 1991, esso fu ricompreso nell’elenco delle sedi destinate ad essere soppresse, sensi del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, salvo che l’ente locale interes avesse avanzato, entro un termine dato, la richiesta di mantenerla, facendo integralmente carico delle spese di funzionamento. La richiesta intervenne pe Castelnuovo di Garfagnana, ma il decreto ministeriale 10 novembre 2014 accertò la mancata ottemperanza agli adempimenti messi a carico dell’ente locale e stabil la cessazione del funzionamento della sede. Senonché, con d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, fu data possibilità agli enti di chiedere il ripristino delle sedi soppresse, dietro rinnovata assunzione degli economici di gestione. Tale iter è sfociato nel ripristino dell’Ufficio di Casteln di Garfagnana, deciso con decreto ministeriale 27 maggio 2016.
Allo stato, dunque, tale Ufficio è nuovamente funzionante, secondo le modalità preesistenti alla iniziale soppressione. Esso non rappresenta dunque un sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Lucca, ma costituisce se autonoma, dotata di propria circoscrizione territoriale, autonomamente rilevant ai fini della competenza.
2.3. I compiti di coordinamento, attribuzione degli affari, direzione e vigilan che l’art. 8 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, intesta al presidente del tribunal gli uffici del giudice di pace sono ricompresi, non interferiscono con la discip
della competenza per territorio, che spetta, nel settore penale, a norma dell’art. 5 della legge 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace della circoscrizione in cui reato è stato consumato.
I rapporti tra uffici del giudice di pace di «circondari» differenti, intesi quest come circoscrizioni di tale organo giudiziario, danno luogo a ordinarie questioni di competenza per territorio.
Il rilievo dell’incompetenza al dibattimento è regolato dall’art. 23 cod. proc. pen., che, nel testo inciso dalla sentenza costituzionale n. 70 del 1996, stabilis che l’incompetenza sia dichiarata con sentenza, la quale altresì ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; come è puntualmente avvenuto.
La sentenza in epigrafe, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, non affetta da abnormità, non era impugnabile per cassazione in base al principio di tassatività espresso dall’art. 568 cod. proc. pen., potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01).
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22/09/2023