Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33149 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a ACERRA il 15/01/1964 avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 29 maggio 2024, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di permesso premio presentata da NOME COGNOME in ragione della propria incompetenza funzionale sopravvenuta, per l’intervenuto trasferimento del richiedente dal carcere di Spoleto a quello di Napoli Poggioreale.
Il Tribunale, pur ritenendo fondata la censura mossa in reclamo, dal momento che la competenza del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza si radica al momento della richiesta, rimanendo insensibile a successivi mutamenti, ha cionondimeno respinto nel merito l’istanza avanzata dal COGNOME rilevando che la stessa non potesse «trovare realizzazione a causa della attuale allocazione del detenuto in un’altra regione», e ritenendo opportuno demandare al Magistrato di sorveglianza competente per l’istituto di Napoli Poggioreale la valutazione in ordine alla prosecuzione dell’esperienza premiale nel territorio di sua competenza.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME sviluppando un unico, articolato motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza, pur avendo riconosciuto che la competenza territoriale del giudice di sorveglianza si radica all’atto di presentazione dell’istanza, essendo immune da variazioni in caso di eventuali mutamenti del luogo di restrizione del detenuto, ha di fatto reso inoperante il principio, dal momento che ha respinto nel merito la richiesta avanzata dal detenuto, in considerazione esclusivamente della allocazione detentiva del Riemma; tale decisione Ł viziata in diritto, oltre che illogica e contraddittoria, dal momento che la
collocazione detentiva di un soggetto Ł ininfluente ai fini della valutazione circa la meritevolezza della fruizione del permesso premio, trattandosi peraltro di circostanza nemmeno menzionata nell’art. 30 ter ord. pen.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato la fondatezza del reclamo, nella parte in cui Riemma censurava la declaratoria di incompetenza, da parte del Magistrato di Spoleto, a decidere sull’istanza di permesso premio proposta; i Giudici specializzati hanno, in particolare, correttamente rilevato come, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis , la competenza per territorio del Magistrato o Tribunale, una volta radicatasi all’atto della richiesta di un beneficio penitenziario, rimane insensibile agli eventuali mutamenti determinatisi con riferimento alla diversa allocazione del detenuto nel corso del procedimento.
Sulla base di tale premessa, come detto corretta in diritto, il Tribunale ha purtuttavia respinto il reclamo proposto dal COGNOME, rimandando la decisione al Magistrato di sorveglianza competente per il luogo di attuale allocazione del detenuto; coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta una intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato che, da un lato afferma la correttezza della propria competenza a decidere sull’istanza, e dall’altra, attraverso una sostanziale pronuncia di non liquet, rimanda ad altro Magistrato la decisione, in ragione proprio dell’avvenuto trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario.
3. Per le ragioni sopra esposte s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME