Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49808 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE DI PISA
con l’ordinanza del 13/03/2023 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~te le conclusioni del PG NOME COGNOME GLYPH fla D/ gr. 13 OL. u -e11 GLYPH tv GLYPH Juee.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/03/2023 il Magistrato di sorveglianza di Venezia premette che il Magistrato di sorveglianza di Pisa, investito della richiesta della difesa di NOME COGNOME relativa al riesame della pericolosità sociale del predetto ai fini della revoca della misu sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato disposta con sentenza della Corte di appel di Venezia, applicata con ordinanza in data 18/01/1999 (che dichiarava non cessata la pericolosità sociale del prevenuto e per l’effetto ordinava l’esecuzione di detta misur declinava la propria competenza territoriale, affermando che in forza del disposto dell’art. 67 comma 2, cod. proc. pen., “trattandosi di persona che non ha residenza né domicilio in Italia” la competenza dovesse incardinarsi presso il magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna “ovvero il titolo esecutivo da cui prende origine la vicenda del procedimento di sorveglianza”.
Rileva il Magistrato di sorveglianza di Venezia che nel caso in esame deve individuarsi il titolo esecutivo di cui si chiede la riforma non già nella citata sentenza del giudice penale ha originariamente “disposto” la misura di sicurezza, bensì nell’ordinanza del Magistrato d sorveglianza di Pisa del 18/01/1999 con cui si è concretamente “applicata” tale misura di sicurezza all’esito del riesame di pericolosità sociale. E, pertanto, ritenuta la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa e ribadita la propria incompetenza, dispone la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ott 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistr di sorveglianza di Pisa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici e in particolare due magistrati di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un’istanza relativa al riesame della pericolosità sociale del sottoposto ai della revoca della misura di sicurezza dell’espulsione, dando così luogo alla situazione previst dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza a decider sull’istanza concernente la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato Magistrato di sorveglianza di Venezia, individuato in base al luogo in cui fu pronunciata sentenza di condanna che ha disposto detta misura.
Invero, l’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., prevede che «quando l’interessa detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appart tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’inter residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il crite indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luog pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo, e, nel cas sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorvegli luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».
Quindi, seguendo detto disposto normativo, l’attuale residenza all’estero di NOME cui dà atto il Magistrato di sorveglianza di Pisa, rilevando che trattasi di persona residenza, né domicilio in Italia) esclude che il criterio primario della residenza o possa venire in rilievo, rendendo inevitabile il passaggio al criterio successivo pr norma, dell’individuazione del magistrato di sorveglianza (e quindi del trib sorveglianza) del luogo in cui fu pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento luogo a procedere, o, in caso di pluralità, l’ultima irrevocabile.
Il titolo esecutivo cui fa riferimento la norma attributiva della competenza maturato in cognizione. L’istanza di riesame della pericolosità o di revoca della p dichiarazione di sussistenza della pericolosità genera un procedimento ulteriore ed a rispetto a quello applicativo della misura di sicurezza, che determina la necessità di verifica della competenza territoriale secondo le regole generali, la cui applicazio essere esclusa da una sorta di competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza applicato la misura di sicurezza e che è conseguentemente tenuto a provvedere, su is parte o d’ufficio, in ordine ad «ogni questione relativa» a norma dell’art. 679 pen.(riguardando le funzioni così attribuite le connesse e incidentali determinazion obblighi imposti al soggetto).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di V cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15settembre 2023.