Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi GLYPH del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avv sentenza in epigrafe che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espress confronti dal Tribunale di Napoli Nord che con sentenza del 21/1/2021 lo aveva rico colpevole del delitto di ricettazione di un’autovettura, così riqualificando l’originar di riciclaggio, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell’art. 9 comma 2 cod pen., per essere stata disattesa l’eccezione difensiva volta alla declaratoria d sentenza di primo grado per l’asserita incompetenza del Tribunale adito, pur essend ricorrente sempre residente in Napoli.
Con requisitoria scritta del 21/5/2024 il PG NOME COGNOME ha chiesto di inammissibile il ricorso.
Con conclusioni scritte del 23/5/2024 il difensore ne ha chiesto, invece, l’acco
4.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo addotto.
Nell’individuazione del giudice territorialmente competente, infatti, la sentenza risulta aver fatto buon governo della regola suppletiva della residenza, dimora o dell’indagato, posta dall’art. 9 comma 2 cod. proc. pen. per i casi, quali quello in l’incertezza del luogo ove è stato commesso il reato non consente l’applicazione de generale di cui all’art. 8 cod. proc. pen.: dagli atti emerge, infatti, soltanto ch commesso tra il 7/4/2017, data del furto dell’autovettura, ed il 16/7/2017, data nel constatato il possesso del veicolo da parte del ricorrente, ignorandosi però il luogo lo ha ricevuto.
Il ricorrente assume di aver sempre avuto la residenza anagrafica in Napoli, alla detta Casoria, sin dal 2012, ed invoca, pertanto, la competenza territoriale del Napoli.
La sentenza impugnata ha evidenziato, però, che in data 17/6/2017 – coeva ai fatt si procede, ancora non accertati e, pertanto, quando non vi era motivo di dell’indicazione di un reale domicilio – il provvedimento di affidamento in prova del servizi sociali lo indicava domiciliato in INDIRIZZO ricorrente nel verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio, in data 15 eleggendo domicilio presso il difensore, dichiarava la sua residenza anagrafica, a INDIRIZZO, INDIRIZZO del monaco n. 57.
Non illogicamente, pertanto, la Corte territoriale ne ha dedotto che l’NOME, alme 2017, pur risultando anagraficamente residente in Napoli, alla INDIRIZZO domiciliava, risultando invece domiciliato in Giugliano, INDIRIZZO. A verbale successivo ai fatti il ricorrente dichiarava domicilio in Napoli, alla INDIRIZZO,
dalla residenza anagrafica ma, proprio perché trattasi di dichiarazione successi peraltro, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale dichiarazione i conformità al principio secondo cui la determinazione della competenza territoriale in f regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportame dell’imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (S 10/12/2008, Rv. 242458).
Altrettanto correttamente, a fronte di un contrasto tra la residenza anagrafica de Napoli non corrispondente alla realtà, ed il domicilio accertato in Giugliano, la Corte ha riconosciuto prevalenza all’effettività, in coerenza con la costante giurispruden Corte di legittimità in tema di competenza per territorio, secondo cui ai fini dell’app criterio suppletivo della residenza, dimora o domicilio dell’indagato occorre fare ri criteri di effettività, così da assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispet del giudice naturale precostituito per legge. (Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012, Rv. in applicazione di questo principio, confermando la legittimità dell’adozione da parte di merito del criterio di cui al comma terzo dell’art. 9 cod. proc. pen., ha ritenut residenza anagrafica” per persone senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a de l’individuazione del “focus fori”, in quanto funzionale unicamente all’attivazione dei ser Analogamente, Sez. 2, n. 45743 del 04/11/2008, Rv. 242089 ha affermato che “In te competenza per territorio, la residenza dell’imputato va individuata secondo criteri d non prescrivendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative abitazione” e in tale fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell’adozione giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell’art. 9 del codice di rito, l’eccepìta residenza anagrafica non corrispondesse all’affermato principio di effettivi 5. Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibil consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versam favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in t euro. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024