Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
Sulla istanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposta in forma di ordinanza dal:
Tribunale di Verona
Depositata in Cancelleria
nel corso del giudizio a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Firenze il 18 febbraio 1948;
GLYPH
Oggi,
letti gli atti di causa, la ordinanza introduttiva del giudizio;
8 SET, 2025
IL FUNZIONA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
GLYPH
NOME
IZIARIO
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore gene Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Verona;
letta, altresì, la memoria difensiva redatta nell’interesse di COGNOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME del foro di Spoleto, con la quale sì è chiesto che fo indicato come competente, in via principale, in Tribunale di Perugia e, in v subordinata, quello di Novara.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 il Tribunale di Verona, nel corso del giudizio celebrato a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, originato, quanto al secondo, dall’avvenuta opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 515 cod. pen., ha rimesso a questa Corte la questione concernente la competenza territoriale tempestivamente eccepita dalla difesa del predetto imputato, peraltro limitatamente alla posizione di quest’ultimo e non anche del coimputato.
Ha osservato il rimettente che alla udienza del 17 ottobre 2024 la difesa del COGNOME aveva contestato la competenza del Tribunale scaligero, indicando come territorialmente competente, in via principale, il Tribunale di Perugia o, in via subordinata, quello di Novara.
Prosegue il Tribunale di Verona nell’illustrare brevemente le ragioni per le quali la difesa del COGNOME ha ritenuto che la competenza a conoscere sul fatto a lui addebitato non spettasse al giudice di Verona; in particolare essa ha, infatti, osservato che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato consumato nel luogo in cui la merce era stata consegnata all’acquirente, cosa che nel caso di specie sarebbe avvenuta dapprima a Magione, comune ricompreso nel circondario di Perugia, e successivamente in altro sito ubicato all’interno del circondario giudiziario di Novara, solo successivamente la partita di olio, in ipotesi contraffatta, prodotta dalla impresa del COGNOME era stata spostata dapprima a San Martino Buonalbergo ed infine a Legnago, cioè in territorio ricadente nella competenza del Tribunale di Verona ove erano state eseguite le indagini, consistenti nel prelievo di parte dell’olio i questione, che hanno portato alla apertura del procedimento penale.
A fronte di tali rilievi il Tribunale ha osservato che, a tenore della contestazione mossa a carico del COGNOME, l’unico illecito a lui ascritto era stato posto in essere in Legnago, ove lo stesso era stato accertato, non risultando alcuna contestazione relativa a precedenti illeciti realizzati in territorio perugino o novarese.
Il Tribunale, considerata la richiesta difensiva formulata dal patrono dell’imputato, ha, comunque rimesso la questione sulla competenza, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., alla Corte di cassazione.
In data 10 marzo 2025, avendo il Procuratore generale presso questa Corte concluso nel senso della competenza della autorità giudiziaria di Verona,
la difesa dell’imputatole fatto pervenire una memoria di replica, insistendo per la individuazione quale organo giudiziario competente del Tribunale di Perugia ovvero, in subordine, di quello di Novara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va confermata la competenza del Tribunale di Verona.
Osserva, infatti, il Collegio per un verso che le allegazioni formulate dalla difesa del prevenuto in ordine alla diversa collocazione territoriale del /ocus commissi delicti presuppongono la attuale pendenza di altro procedimento (o di altri procedimenti) penale relativo ai fatti, in ipotesi, commessi dall’odierno imputato anteriormente a quelli per i quali è stato emesso il decreto penale di condanna a suo carico; circostanza questa che allo stato non emerge dagli atti nè risulta concretamente allegata dalla difesa dell’imputato.
Parimenti, ove sì ritenga di dovere far assurgere a criterio di determinazione della competenza territoriale quello che fa leva sulla connessione fra procedimenti – in forza del quale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe competente il giudice cui spetterebbe la competenza per il reato più grave fra quelli connessi o, in caso, come nella presente fattispecie, di identità dei reati oggetto dei procedimenti connessi, quello competente per il primo, in ordine cronologico, dei reati in questione si dovrebbe presupporre l’avvenuta contestazione formale di una pluralità di reati fra loro connessi, mentre, si ribadisce, nella presente fattispecie l’uni reato che risulta essere stato contestato al COGNOME è quello oggetto del presente procedimento, indicato come commesso in Legnago.
La competenza a conoscere attorno ad esso spetta, pertanto, al Tribunale di Verona, cui, di conseguenza, gli atti del processo vanno restituiti acciocchè prosegua nella trattazione del giudizio.
PQM
Visto l’art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza del Tribunale di Verona, al quale dispone restituirsi gli atti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente