Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33638 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 12.1.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale competente;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 12.1.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava una istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata nell’interesse di COGNOME NOME, dando atto che il titolo d riferimento fosse una sentenza definitiva della Corte d’Appello di Roma in data 3.11.2021.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale eccepisce l’incompetenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Rappresenta, in particolare, che, prima dell’udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma era stata eccepita, con memoria dell’1.12.23 inviata via PEC, l’incompetenza dello stesso tribunale a decidere sull’istanza. L’eccezione era stata nuovamente sollevata in apertura dell’udienza del 12.1.24 ed era stata rigettata dopo che il tribunale aveva materialmente acquisito la memoria, che non risultava inserita nel fascicolo.
Si lamenta, quindi, che la decisione del Tribunale di Roma sia immotivata, in quanto, al momento del deposito dell’istanza di affidamento in prova, il condannato era libero e quindi, per il principio del /ocus domicili/ dettato dall’art. 677 cod. proc. pen. per il caso di soggetto in libertà, il tribunale di sorveglianz competente era da individuarsi in quello di Catanzaro.
Ma – si sostiene nel ricorso – anche a voler applicare il principio del locus custodiae nel caso di sopravvenuta restrizione, in ogni caso COGNOME al momento dell’udienza era detenuto a Castrovillari, e quindi sarebbe stato comunque competente il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Con requisitoria scritta del 23.4.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con trasmissione degli atti di sorveglianza al tribunale competente, se non altro perché dallo stesso provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma risulta che il condannato fosse detenuto nella Casa circondariale di Castrovillari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
Dalla consultazione degli atti, consentita dalla natura della eccezione difensiva, risulta dal verbale dell’udienza del 12.1.2024, nella quale fu trattata l’istanza di affidamento in prova, che il difensore di COGNOME abbia in quella sede depositato una memoria relativa a “eccezione incompetenza”, la quale pure è allegata al verbale stesso e figura effettivamente trasmessa via pec al Tribunale di Sorveglianza di Roma sin dall’1.12.2023.
La memoria difensiva faceva presente, a sostegno della eccezione, che all’istanza di affidamento in prova era stata allegata la copia della carta di
identità del condannato, da cui risultava che COGNOME fosse residente a Cosenza (la copia del documento effettivamente c’è, sebbene sia pressoché illeggibile).
A fronte di tale eccezione, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non contiene alcun riferimento a questioni di competenza e dà atto, incidentalmente, che a COGNOME era stata applicata la misura della custodia in carcere nell’ottobre del 2023, in pendenza del procedimento.
Peraltro, risulta anche, dagli atti, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma avesse chiesto nell’istruttoria ai Carabinieri di Cosenza informazioni sul condannato, specificando espressamente che fosse domiciliato a Cosenza.
Alla luce di tali risultanze documentali, dunque, può a ragion veduta affermarsi che al Tribunale di Sorveglianza di Roma risultasse che il condannato al momento della proposizione dell’istanza era domiciliato in Cosenza e al momento della celebrazione dell’udienza era detenuto in Castrovillari.
Di conseguenza, non poteva trovare applicazione la regola subordinata prevista dall’art. 677, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen., secondo cui la competenza per territorio appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna solo quando non sia possibile determinare la competenza secondo i criteri dettati in via principale dallo stesso art. 677 cod. proc. pen.: ovvero quelli in virtù dei quali, nel caso in cui condannato sia detenuto, è competente il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione in cui si trova l’interessato, mentre, n caso in cui il condannato sia libero, è competente il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, in quanto emessa da giudice funzionalmente incompetente, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro quale autorità giudiziaria competente a provvedere (Sez. 5, n. 19537 del 2/2/2022, Rv. 283097 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.
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