Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con l’ordinanza del 05/11/2024 dal Gip del Tribunale di Udine nei confronti del Gip del Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a KIEV (UCRAINA) il 25/10/1983 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Trieste
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, quanto alla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del certificato di congelamento del Tribunale di Parigi (Francia), pervenuta in data 14/10/2024, in relazione alla imbarcazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, attualmente allocata presso un magazzino di proprietà della “RAGIONE_SOCIALE“, ubicato nella zona industriale di Aussa Corno, in provincia di Udine.
Contestualmente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha individuato – quale giudice competente – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine; tale decisione si fonda sul richiamo agli artt. 8 d.lgs. 05 aprile 2017, n. 52 (Norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000) e 5 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale), che hanno sostituito la precedente competenza della Corte di appello, con quella del Procuratore della Repubblica, senza però menzionare il giudice per le indagini preliminari distrettuale. La competenza a procedere, in ordine a beni esistenti all’interno di un dato circondario, quindi, continuerebbe a radicarsi in capo al Giudice per le indagini preliminari nel cui circondario tali beni si trovino, momento dell’adozione del vincolo.
Con provvedimento del 05/11/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo invece sussistente la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. Tale decisione si fonda sul presupposto che – ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 07 dicembre 2023, n. 203 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca) – la competenza per il riconoscimento del certificato di congelamento vada a radicarsi, ormai, in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il bene.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini della configurabilità del conflitto negativo di competenza – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere in ordine alla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, che venga espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto, se non con l’intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, COGNOME, Rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, COGNOME, Rv. 190522).
Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.
Come già sinteticamente esposto in parte narrativa, viene in rilievo un conflitto negativo di competenza, insorto fra i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Trieste (dichiaratosi per primo incompetente) e di Udine (il quale ha emesso l’ordinanza indicata in epigrafe, a mezzo della quale ha sollevato il conflitto ora al vaglio di questo Collegio), relativamente alla ratifica di un certificato di congelamento di una imbarcazione, che al momento si trova collocata all’interno di una darsena, ubicata in provincia di Udine.
2.1. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, la materia è attualmente regolata dal disposto dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 07 dicembre 2023, n. 203, a mente del quale: «Per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore».
2.2. Pacifico è, come detto, che l’imbarcazione sopra indicata si trovi in territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Udine; il relativo Tribunale del capoluogo del distretto è il Tribunale di Trieste e ciò radica la competenza a provvedere, in capo al Giudice per le indagini preliminari di tale sede giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2024.