Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2087 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 19/07/2024 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RAGIONE_SOCIALE in persona della legale rappresentante NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 19/07/2024, con cui il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, su istanza di Liquidazione Controllata della RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore giudiziale, ha revocato il sequestro penale già disposto a carico di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del Tribunale del riesame in data 09/08/2019, nell’ambito di procedimento, allo stato, definito in primo grado.
Deduce che, essendo stato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale del riesame, la competenza a provvedere sull’istanza di revoca avrebbe dovuto essere attribuita allo stesso Tribunale e non al giudice monocratico, che indebitamente aveva provveduto con abnorme ordinanza.
Segnala inoltre che sull’istanza presentata allo stesso giudice, volta ad ottenere l’immediato annullamento previo riconoscimento dell’incompetenza, aveva provveduto indebitamente de plano il Tribunale in composizione collegiale, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza nel presupposto che la stessa avesse ad oggetto la rivalutazione del provvedimento.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Deve al riguardo osservarsi che il tema devoluto inerisce all’incompetenza del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e all’abnormità della relativa ordinanza.
Ciò assume rilievo assorbente rispetto al principio, desumibile dall’art. 325 cod. proc. pen., della non diretta ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali, diversi dal decreto genetico.
Sta di fatto che la deduzione, su cui il ricorso si fonda, omette di confrontarsi con il preciso dato normativo (art. 91 disp. att. cod. proc. pen.), da cui discende che i provvedimenti in materia di misure cautelari sono di competenza del giudice che procede nella fase e nel grado e che, dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti, provvede il giudice che ha emesso la sentenza.
Nel caso di specie, a fronte della pendenza di un sequestro preventivo in precedenza disposto, sulla richiesta di revoca ha correttamente provveduto il Tribunale in composizione monocratica che aveva emesso la sentenza di merito.
D’altro canto, non rileva che fosse stata disposta la confisca del compendio, dovendosi aver riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vincolo sui beni, prima che diventi irrevocabile la sentenza che abbia disposto la confisca, è dato dal provvedimento cautelare di sequestro, che dunque
può essere revocato a vantaggio del soggetto interessato con provvedimento soggetto a controllo nelle forme ordinarie e dunque con appello cautelare proposto al competente Tribunale (sul punto Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938).
Non può dunque ravvisarsi una competenza del Tribunale del riesame per il solo fatto che la misura cautelare fosse stata originariamente da esso disposta.
In tale caso, infatti, il provvedimento emesso in sede di riesame riforma quello del Giudice ordinariamente competente e si sostituisce ad esso, non incardinando una competenza speciale, cosicché successivi provvedimenti che concernano quel sequestro devono essere adottati dal giudice che procede.
In linea con tale assunto risulta anche la giurisprudenza invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, COGNOME, Rv. 283634), che non individua una generale competenza del Tribunale del riesame, ma riconosce a quest’ultimo il controllo sul provvedimento se del caso adottato.
Tali rilievi valgono anche con riguardo al provvedimento adottato a seguito di istanza formulata dalla ricorrente in via d’urgenza, con cui era stata chiesta una revisione della prima ordinanza in ragione della dedotta incompetenza.
Ed invero quell’istanza avrebbe dovuto reputarsi del tutto inidonea a conseguire il risultato sperato al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione, fermo restando che l’assunto da cui essa muoveva avrebbe dovuto reputarsi manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quella della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle o GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024