Competenza Revoca Sequestro: La Cassazione Fa Chiarezza sul Giudice Competente
Determinare a quale giudice spetti la competenza revoca sequestro è una questione procedurale fondamentale che può avere impatti significativi sulla gestione dei beni e sui diritti degli indagati. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha risolto un conflitto negativo di competenza tra il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e il Tribunale del dibattimento, offrendo un chiarimento decisivo su questo importante aspetto della procedura penale.
Il Caso: Un Conflitto di Competenza tra GIP e Tribunale
La vicenda nasce da una serie di ordinanze con cui il Tribunale di Palermo, in qualità di giudice del dibattimento, aveva declinato la propria competenza a decidere su istanze di revoca di un sequestro preventivo relativo a due società. Secondo il Tribunale, la competenza spettava al GIP.
Tuttavia, il GIP del medesimo Tribunale, investito della questione, ha sollevato un conflitto negativo di competenza. A suo avviso, la normativa invocata (art. 104 bis disp. att. c.p.p.) non attribuisce al GIP la competenza sulle istanze di revoca della misura cautelare reale, ma si limita a disciplinare gli aspetti legati alla gestione e all’amministrazione dei beni sequestrati. Si è così creato un impasse in cui nessun giudice si riteneva competente a decidere.
La Questione Giuridica sulla Competenza Revoca Sequestro
Il nucleo del problema riguardava l’interpretazione del principio secondo cui la competenza a decidere su una misura cautelare (inclusa la sua revoca) appartiene al “giudice che procede”. La domanda era: quando il procedimento passa dalla fase delle indagini preliminari a quella dibattimentale, a chi spetta la decisione sulla revoca del sequestro? Al GIP che lo ha originariamente disposto o al Tribunale che ora sta celebrando il processo?
Il GIP sosteneva che, una volta trasmessi gli atti per il giudizio, la sua funzione si fosse esaurita e la competenza fosse passata interamente al giudice del dibattimento. Il Tribunale, invece, riteneva che per la revoca si dovesse tornare dal giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il conflitto, ha accolto la tesi del GIP e attribuito la competenza al Tribunale di Palermo. La motivazione si basa su un principio consolidato, richiamando anche un precedente specifico (Cass. Sez. III, n. 2627/2022). La regola generale è che la competenza a decidere sull’istanza di revoca di un sequestro preventivo appartiene al giudice che procede.
Questo significa che una volta che è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo processuale è stato trasmesso alla cancelleria del giudice del dibattimento, la competenza si trasferisce integralmente a quest’ultimo. La Corte ha specificato che le disposizioni dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. non derogano a questa regola generale. Tale articolo, infatti, riguarda esclusivamente la gestione e l’amministrazione dei beni in sequestro, non la decisione sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura cautelare stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione è di notevole importanza pratica. Essa ribadisce un principio di linearità e coerenza procedurale: il giudice che ha la piena cognizione del merito del processo è anche quello più qualificato per valutare se le esigenze cautelari che hanno giustificato il sequestro persistano o siano venute meno. In questo modo si evita una frammentazione delle competenze che potrebbe portare a ritardi e incertezze. Per gli avvocati e gli imputati, questo significa che, una volta iniziato il dibattimento, le istanze relative alla competenza revoca sequestro devono essere presentate direttamente al tribunale che sta celebrando il processo, e non più al GIP della fase investigativa.
A chi spetta decidere sulla revoca di un sequestro preventivo una volta iniziato il processo?
La competenza a decidere sull’istanza di revoca spetta al giudice del dibattimento, cioè al Tribunale, una volta che sia avvenuta l’emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione del fascicolo processuale alla sua cancelleria.
Perché il GIP ha sollevato il conflitto di competenza?
Il GIP ha sollevato il conflitto perché riteneva che la sua competenza fosse limitata alla fase delle indagini preliminari. Una volta che il procedimento è passato alla fase dibattimentale, ha sostenuto che la competenza su ogni aspetto, inclusa la revoca delle misure cautelari, si trasferisse al giudice del dibattimento.
L’articolo 104 bis disp. att. c.p.p. sulla gestione dei beni sequestrati influisce sulla competenza a decidere la revoca?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni di tale articolo non derogano alla regola generale sulla competenza. Esse riguardano esclusivamente gli aspetti gestionali e di amministrazione dei beni sotto sequestro, non la competenza a decidere sulla revoca della misura cautelare stessa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5812 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 19/11/2024
R.G.N. 32750/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Gip Tribunale Palermo con ordinanza del 3 settembre 2024 nei confronti del Tribunale di Palermo procedimento nei confronti di : NOME nato a PALERMO il 09/04/1956 NOME COGNOME nato a PALERMO il 11/01/1948 NOME nato a PALERMO il 25/04/1966 NOME nato a PALERMO il 19/02/1984 NOME nato a PALERMO il 16/08/1980 NOME nato a PALERMO il 14/05/1971 COGNOME NOME nato a PALERMO il 21/02/1976 COGNOME NOME nato a PALERMO il 20/02/1963 NOME nato a PALERMO il 19/04/1968 NOME nato a PALERMO il 15/11/1964 NOME NOME nato a PALERMO il 19/10/1971 COGNOME NOME nato a PALERMO il 31/03/1963 COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/08/1985 NOME NOME nato a PALERMO il 19/02/1991 COGNOME NOME nato a PALERMO il 16/05/1992 NOME NOME nato a PALERMO il 13/08/1987 NOME nato a PALERMO il 18/01/1975 COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/02/1982 COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/02/1999 COGNOME COGNOME nato a PALERMO il 31/05/1994 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo. udito i difensori :
L’avvocato NOME COGNOME conclude rimettendosi alla decisione della corte.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del tribunale di Palermo, sezione gip.
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del tribunale di Palermo, sezione gip.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo – quale giudice dibattimentale – con piø ordinanze, emesse in data 7 dicembre 2023, 20 marzo 2024 e 27 giugno 2024, ha declinato la competenza a provvedere su domande di revoca del sequestro preventivo, in atto, relativo alla RAGIONE_SOCIALE indicando quale giudice competente il GIP del Tribunale di Palermo.
Il GIP del Tribunale dei Palermo con ordinanza emessa in data 3 settembre 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza.
In motivazione di detta ordinanza si evidenzia che il modello legale di cui all’art.104 bis disp.att. cod.proc.pen. non prevede la competenza del GIP sulle domande di revoca della misura cautelare reale ma esclusivamente sugli aspetti gestionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo.
Ed invero, la decisione in punto di revoca del sequestro preventivo spetta al giudice che procede (v. in generale Sez. III n. 2627 del 2.12.2022, rv 284059, secondo cui la competenza a decidere sull’istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia avvenuta l’emissione del decreto instaurativo del giudizio e sia stato già trasmesso alla cancelleria del predetto il fascicolo processuale) e non viene derogata dalle disposizioni di cui all’art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen., trattandosi – queste ultime – di disposizioni che riguardano la gestione e amministrazione dei beni in sequestro .
Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 19/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME