Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1019 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale sorveglianza Bari nei confronti di Tribunale sorveglianza Roma
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a Foggia il 03/12/1981
con ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma
RITENUTO IN FATTO
A seguito della decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, resa in data 25 ottobre 2023 e quella del Tribunale di sorveglianza di Bari, del 10 ottobre 2024, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento a carico di NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE avente ad oggetto la richiesta di revoca della
liberazione anticipata, avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari, in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 378/2022, reso in data 11 maggio 2023.
1.1. Con l’ordinanza del 10 ottobre 2024, il Tribunale di sorve glianza di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., trasmettendo gli atti a questa Corte.
Il procedimento ha ad oggetto la richiesta di revoca della liberazione anticipata nei confronti di NOME COGNOME avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari, in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 378/2022, del 11 maggio 2023, per il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma, investito della richiesta, aveva trasmesso gli atti per la decisione al Magistrato di sorveglianza di Foggia, dichiarando la propria incompetenza, funzionale e territoriale.
1.2. Il Magistrato di sorveglianza, a sua volta, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari ove il procedimento era stato iscritto, Autorità giudiziaria che ha sollevato il conflitto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire richieste scritte, ai sensi degli artt. 127, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d. l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, nel termine di legge, con le quali ha concluso chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il conflitto sussiste, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto attribuendo la competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma, per le ragioni di seguito esposte.
1.1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Bari, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti descritto in premessa, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma ritenuto competente, l’adozione, nei confronti di NOME COGNOME della revoca della liberazione anticipata di n. 135 giorni, concessa al predetto con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia, in data 27 luglio 2015.
La richiesta fondava sulla commissione, da parte del condannato, di un delitto non colposo, nel corso dell’esecuzione della pena, in quanto COGNOME era stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bari, resa in data 29 novembre 2013, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., fatto commesso fino al 2015, quindi con condotta permanente, in costanza del periodo di detenzione valutato ai fini della liberazione anticipata, compreso tra il 6 ottobre 2013 e il 5 aprile 2015.
La Procura Generale presso la Corte di appello di Bari inviava la richiesta di revoca al Tribunale di sorveglianza di Roma, in quanto il condannato, sin dal 30 marzo 2023, risultava ininterrottamente detenuto presso il carcere di Frosinone.
Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato la propria incompetenza, per territorio e funzionale, inviando gli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia, ravvisando la competenza funzionale di questa Autorità giudiziaria che, a sua volta, rinviava gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari, giudice che ha sollevato conflitto.
1.2. Ciò posto il Collegio osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la competenza in tema di provvedimenti di revoca della liberazione anticipata appartiene al Tribunale di sorveglianza, trattandosi di provvedimento potenzialmente negativo, da trattare, quindi, nel contraddittorio, assimilabile al reclamo avverso un provvedimento monocratico.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte in modo costante, affermando il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo, commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277789 -01; Sez. 1, n. 16784 del 7/04/2010, COGNOME, Rv. 246946).
1.3. In ordine alla competenza per territorio, poi, si applicano le norme in tema di procedimenti di sorveglianza, rispetto ai quali l’art. 677 cod. proc. pen. prevede che la competenza spetta al Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o dell’inizio d’ufficio del procedimento.
Si tratta di competenza rimessa al Tribunale del luogo ove il detenuto è ristretto, proprio perché la revoca della liberazione anticipata non opera automaticamente, ma solo a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente sull’incidenza del reato, rispetto all’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di
ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o ad una mera, occasionale manifestazione di devianza.
1.4. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la richiesta di revoca della liberazione anticipata è stata avanzata in data 11 maggio 2023, cioè contestualmente all’emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti citato, a fronte di una detenzione di Lanza che, entrambi i provvedimenti che ricusano la competenza indicano patita ininterrottamente, sin dal 30 marzo 2023, presso l’istituto penitenziario di Frosinone.
Ne deriva che deve essere affermata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, al quale vanno trasmessi gli atti.